N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 gennaio 2012

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha approvato il disegno di legge n. 828-563-824 dal titolo 'Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 23 dicembre 2011.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4;

5 e 7, comma 2, si ritengono in contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione, in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.

Codesta eccellentissima Corte ha piu' volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

Corollario del principio posto dall'art. 81 e' quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Mastricht, di cui adesso il patto di stabilita' e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralita' di tale principio e' ancora piu' avvalorata dall'art. 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

Il principio dell'art. 81 e' stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalita' di attuazione nell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal titolo 'Legge di contabilita' e finanza pubblica', le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che si applicano alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica.

Il cennato art. 17 della legge n. 196/2009 dispone, infatti, che in attuazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura 'esclusivamente' mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate.

Il settimo comma del medesimo art. 17, inoltre, dispone che per le previsioni legislative in materia di pubblico impiego sia redatta una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti, sulla quantificazione degli oneri con quadro analitico di proiezioni decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento. La relazione deve inoltre contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti ed indiretti che ne conseguono, nonche' sulle loro...

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