N. 170 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 27 del 13 ottobre 2011 (pubblicata sul BUR n. 165 del 21 ottobre 2011) recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese).

Nella seduta del 13 dicembre 2011 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011 n. 27, recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese) secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

Diritto La legge regionale in esame detta modifiche alla precedente legge regionale n. 9/2011, concernente l'istituzione dell'Autorita' idrica pugliese, nuovo ente che assorbe le funzioni e i compiti svolti dall'ATO (Autorita' d'ambito), e del quale assorbira' il personale, per la gestione del Servizio idrico in Puglia.

La l.r. n. 27/11 in esame presenta profili di censurabilita' relativamente alla norma contenuta nell'articolo 3, che modifica il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011, concernente appunto il personale del nuovo Ente pubblico.

Con tale disposizione si prevede il passaggio e l'inquadramento nei ruoli del nuovo ente pubblico del personale dipendente dall'ATO Puglia, che sarebbe stato assunto anche in base alla normativa di cui ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Poiche' tale normativa e' rivolta alle Amministrazioni regionali e locali, il richiamo operato dalla norma regionale in parola risulta inconferente rispetto al personale del disciolto ATO (Ambito Territoriale Ottimale).

Il trasferimento del personale presso il nuovo ente pubblico comporterebbe poi un'assunzione senza la richiesta procedura selettiva concorsuale, in contrasto con l'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n.102/2009.

Tale disposizione stabilisce infatti, per tutto il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, tassative modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di...

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