N. 167 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 dicembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma della Sardegna del 15 settembre 2011, n. 19, pubblicata sul BUR n. 29 del 1° ottobre 2011, recante 'Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico' quanto:

all'art. 3 per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, con gli artt. 3, 41, 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione e con l'art. 49 del TFUE;

all'art. 5, commi 4 e 5 per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e con gli artt. 117, comma 2, lettera s), e 118, comma 3, della Costituzione;

agli artt. 8, lettera b) e 9 per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e con gli artt. 97 e 117, comma 2, lettere g) e s) della Costituzione.

La legge della Regione autonoma della Sardegna del 15 settembre 2011, n. 19, viene impugnata con riferimento alle norme sopra indicate giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 2011 allegata in estratto al presente ricorso.

Motivi

1) L'art. 3 della legge regionale 15 settembre 2011, n. 19, e' illegittimo per contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, con gli artt. 3, 41, 117, comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione e con l'art. 49 del TFUE.

L'art. 3 della legge regionale n. 19/2011 individua quali destinatari delle agevolazioni finalizzate alla promozione e realizzazione di campi da golf a) gli enti locali territoriali, gli altri enti pubblici e le loro forme associative, b) le societa' di capitali e consorzi di societa' anche con capitali misto pubblico/privato aventi sede legale nella Regione Sardegna, nonche' le associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.

In materia la Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva a mente dell'art. 3, lettera p) dello statuto regionale, che riserva alla competenza esclusiva regionale la materia del 'turismo e industria alberghiera', e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che attribuisce la competenza esclusiva residuale in materia di commercio a tutte le regioni e provincie autonome, ivi incluse quelle a statuto speciale.

Nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva la Regione Sardegna e', tuttavia, tenuta a rispettare i limiti dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli obblighi internazionali, di quelli comunitari e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, stante quanto previsto dall'art. 3 dello stesso statuto regionale e dall'art. 117, comma 1, della Costituzione.

La limitazione dei destinatari delle agevolazioni finalizzate alla realizzazione dei campi da golf alle societa' aventi sede legale in Sardegna eccede da detti limiti perche' contrasta con la liberta' di stabilimento (riconosciuta dall'art. 49 del TFUE), con il divieto di discriminazione tra i cittadini, la liberta' di impresa in regime di concorrenza e la libera circolazione dei servizi (artt. 3, 41 e 120 Cost.).

Segnatamente, nell'escludere dalle agevolazioni delle societa' aventi sede legale in altri Stati dell'Unione europea, cosi' come delle societa' italiane con sede legale in altre regioni, la limitazione in esame viola la liberta' di stabilimento derivante dal diritto comunitario perche' integra una cosiddetta 'discriminazione indiretta' tra i soggetti degli Stati appartenenti all'Unione europea.

Tale forma di discriminazione, com'e' noto, si verifica quando la discriminazione e' fondata su un presupposto - come ad es. la residenza, o, per le persone giuridiche, la sede legale - che astrattamente puo' risultare integrato sia dai soggetti nazionali dello Stato membro che da soggetti degli altri Stati, di fatto risulta per la gran parte posseduto solo dai soggetti nazionali (la giurisprudenza comunitaria in tema di divieto di discriminazione indiretta e' copiosa, a cominciare da Corte di Giustizia, sent. 20 marzo 1958, causa n. 2/56; Geitling Ruhrkoelhen; sent. 15 ottobre 1969, causa n. 15/69, Ugliola; sent. 12 febbraio 1974, causa n.

152/73; Sotgiu, ecc.).

La norma, con il richiedere il requisito della sede legale, urta, inoltre, anche contro la liberta' di stabilimento c.d. secondario, cioe' con la liberta' delle imprese di stabilire filiali, stabilimenti o sedi prive di personalita' giuridica in un altro Stato membro prevista dall'art. 49 TFUE a mente del quale il divieto di limitare la liberta' di stabilimento: '... si estende altresi' alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro' (sulla...

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