N. 156 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011

Ricorso della Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212 (C.F. 80143490581), in persona della Presidente pro tempore, Renata Polverini, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 521/2011 dal prof. avv. Francesco Saverio Marini (C.F.MRNFNC73D28HSO1U; PEC:

francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio ricorrente; contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12, resistente; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2011, limitatamente agli articoli 1, 2, 3 e 7, per violazione degli articoli 117, 119, 120, 122, 123 e 126 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 76

Cost., nonche' per violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 9, comma 2, 1. cost. n. 3/2001.

Fatto 1. Con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2011 n. 219, il legislatore statale ha inteso introdurre nell'ordinamento 'un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e livello della pressione fiscale', nonche' meccanismi di tipo sanzionatorio 'nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica' (cfr. art. 17, legge delega).

  1. L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo impugnato, dispone quanto segue: 'Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura'.

  2. Tale relazione deve essere sottoscritta, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dal Presidente della Regione non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura, e deve contenere 'la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante la legislatura'.

  3. L'art. 2 del medesimo decreto, rubricato 'Responsabilita' politica del Presidente della giunta regionale', al suo comma 1 prevede che: 'La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

    a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

    b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;

    c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68'.

  4. Il comma 2, dell'art. 2 sopra citato, stabilisce, poi, che il 'grave dissesto finanziario' di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. e determina lo scioglimento del Consiglio regionale nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale.

    Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il Presidente rimosso e' incandidabile per un periodo di tempo di 10 anni. Per lo stesso periodo non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea.

  5. L'art. 3, del d. lgs. n. 149 del 2011, stabilisce, dal canto suo, l'automatica decadenza dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilita' del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonche' dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel caso si verifichi una situazione di 'grave dissesto finanziario'. Nei confronti dei medesimi soggetti e' prevista, inoltre, l'interdizione da qualsiasi carica in Enti vigilati o partecipati dagli Enti pubblici, per un periodo non superiore a 10 anni.

  6. L'art. 7 del decreto legislativo impugnato, infine, prevede, per quel che qui interessa, che nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno le Regioni siano assoggettate, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, ad una serie di sanzioni, tra le quali: l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

  7. Ebbene, le richiamate disposizioni statali sono illegittime in quanto contrarie a Costituzione, e meritano di essere annullate poiche' determinano la indebita lesione di sfere di competenza costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente.

  8. Prima di esaminare nel dettaglio i molteplici profili di incostituzionalita' della disciplina recata dal d.lgs. n. 149 del 2011, sia consentito altresi' rilevare che le Regioni, gia' nella fase di formazione di tale atto normativo, avevano formulato una serie di rilievi di illegittimita' sullo schema di decreto proposto dal Governo.

    In data 18 maggio 2011 non veniva raggiunta, in seno alla Conferenza Unificata, l'intesa sullo schema di provvedimento, il quale veniva comunque trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del relativo parere, senza che, peraltro, venissero motivate le ragioni alla base del mancato raggiungimento dell'accordo.

  9. Successivamente, in data 27 luglio 2011, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rilevava all'esito dell'esame della nuova versione del testo, come risultante dagli emendamenti proposti dai Relatori della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale - come nessuna delle osservazioni critiche mosse dalla Conferenza medesima, fosse stata tenuta nella dovuta considerazione. Lo stesso Presidente evidenziava 1''esorbitanza' dell'intervento legislativo di cui trattasi-specie in relazione ai profili sanzionatori previsti nei confronti dei Presidenti...

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