N. 129 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F.

80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Roma per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 160 al Bollettino ufficiale n. 32 del 27 agosto 2011, recante la 'Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successive modifiche', per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 13 ottobre 2011.

  1. Nel Supplemento n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27 agosto 2011, risulta pubblicata la legge 13 agosto 2011, n. 14, recante la 'Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successive modifiche'.

    Il testo dell'art. 1 di tale legge stabilisce testualmente che:

  2. Il comma 4 dell'art. 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche e' sostituito dal seguente:

    '4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attivita' autorizzate:

    1. l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;

    2. l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

    3. la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;

    4. l'installazione di...

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