N. 128 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 ottobre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, ricorrente;

Contro Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 commi 55, 70, 85, 88, 91, 106, dell'art. 7 comma 51, dell'art. 10 commi 25, 85, 86, dell'art. 12 commi 26, 28, 32, 33, 38, dell'art. 13 comma 25, della Legge regionale n. 11 dell'11 agosto 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 24 agosto 2011, recante 'Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 21/2007', come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 ottobre 2011 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2011 e' stata pubblicata la Legge Regionale 11 agosto 2011 n.

11 recante 'Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 21/2007'.

Il Governo ritiene che l'art. 2 commi 55, 70, 85, 88, 91, 106, l'art. 7 comma 51, l'art. 10 commi 25, 85, 86, l'art. 12 commi 26, 28, 32, 33, 38, l'art. 13 comma 25, siano costituzionalmente illegittimi per i seguenti Motivi L'art. 2, comma 55, prevede la concessione di un contributo alla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia. La misura introdotta dalla disposizione regionale e' di tipo selettivo, in quanto destinata solo alla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a. e, pertanto, deve essere notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Il legislatore regionale, non prevedendo la notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE, ha violato l'art.117, comma 1 della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli comunitari e internazionali.

Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza comunitaria (sent.

del 10 maggio 2001 relativa ai casi riuniti C-223/99 e C-260/99), affrontando la problematica generale della natura del servizio posto in essere dagli enti fieristici, ha confermato che le attivita' che realizzano lo scopo complessivo di tali societa' sono contendibili sul mercato degli operatori fieristici. La medesima giurisprudenza, inoltre, in linea con la comunicazione interpretativa della Commissione sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni (GUCE 1998, C-143, pag. 2), ha affermato il carattere commerciale delle attivita' degli operatori fieristici, anche qualora questi agiscano nella forma giuridica di enti autonomi senza scopo di lucro.

Stante la contendibilita' sul mercato dei servizi offerti dalla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a., un trattamento favorevole nei confronti dell'ente medesimo si traduce in un pregiudizio per la concorrenza con gli altri soggetti economici che operano nello stesso mercato. Pertanto, con la disposizione in argomento il legislatore regionale, eccedendo dalla propria competenza, ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in violazione dell'art. 17, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.

L'art. 2, comma 70, prevede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, la concessione di contributi per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, nonche' per l'avvio di nuove attivita' commerciali da parte dei rivenditori cessati dall'attivita'; la promozione di attivita' di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione.

La concessione di detti contributi configura un'ipotesi di aiuto di Stato. Con particolare riguardo al contributo per il reinserimento professionale, essa configura anche un aiuto al funzionamento.

Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha ecceduto la propria competenza e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), ha violato l'art. 117, comma 1, della Costituzione.

L'art. 2 comma 85, incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori artigianato, commercio, turismo e servizi, mediante concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonche' delle spese di costituzione e primo impianto.

Cosi' disponendo, il legislatore regionale ha ecceduto la propria competenza e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), ha violato l'art. 117, comma 1, della Costituzione.

L'art. 2, comma 88, prevede la concessione di un finanziamento alla ASDI denominata 'Distretto del Mobile Livenza Societa' Consortile a r.l.' ed all''Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile' per progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione del prodotto e del processo, per l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle reti distributive, nonche' per il sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto. Nel...

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