N. 126 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 15, 51 e 40 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (B.U.R. n. 16 del 17 agosto 2011).

La legge regionale in esame - recante 'Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno' - contiene disposizioni che contrastano con l'art.

117, primo e secondo comma, lett. e) della Costituzione.

In particolare, l'articolo 15 modifica l'articolo 28 dell'anzidetta L.R. n. 1/2007, stabilendo che l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, cosi' come descritto al comma 1, 'e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a societa' di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13'.

Tale previsione, nella parte in cui omette di includere le societa' di capitale tra i soggetti che possono essere autorizzati per l'esercizio dell'attivita' del commercio su aree pubbliche, contrasta con la disciplina statale in materia di commercio; infatti, l'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, modificato dall'articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva servizi), prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attivita' di commercio su aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche, societa' di persone e cooperative, anche a societa' di capitali regolarmente costituite.

Ne consegue che la norma regionale, nel disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, detta una disciplina derogatoria e piu' restrittiva rispetto a quella statale, intervenendo in un ambito che attiene alla tutela della concorrenza la quale, ai sensi dell'art.

117, comma 2, della Costituzione, e' di esclusiva competenza statale.

L'art. 15, comma 2 della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT