N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2011

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2172 del 16 settembre 2011, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F. MRNFNC73D28H501U; PEC:

francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi,

Piazza Colonna, 370, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli unti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.

172 del 26 luglio 2011, e, in particolare, degli articoli 37, e 29, comma 1, lett. k), nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo alle Autonomie speciali.

Fatto 1. La legge n. 42 del 2009 ha ad oggetto, come noto, 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione'. Attraverso tale intervento legislativo si e' inteso 'assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta' metropolitane e regioni', garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale, 'in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti' (art. 1, comma 1, legge n.

42/2009).

  1. L'art. 2 della citata legge prevede quanto segue: 'Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica'.

  2. L'art. 1, comma 2, legge n. 42/2009, specifica, poi, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a tali Enti si applicano, 'in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27' della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra disposizione.

    Scendendo nel dettaglio, quanto all'articolo 15, esso attiene alle modalita' di finanziamento delle citta' metropolitane; l'art. 22 disciplina, dal canto suo, la 'perequazione strutturale'; l'art. 27, invece, reca norme di 'coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome'.

    Tale ultimo articolo merita di essere approfondito.

    Esso prevede, al suo comma 1, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009, 'secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]' (cfr. art. 27, comma 1, legge n. 42/2009).

    Il comma 3 del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme di attuazione il compito di disciplinare:

    a) 'il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma';

    b) 'i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali';

    c) individuare forme di fiscalita' di sviluppo.

    L'articolo 27, comma 7, prevede, infine, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di 'un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma', con il compito di individuare, in attuazione del principio di leale collaborazione, 'linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi' contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 'e con i nuovi assetti della finanza pubblica'.

  3. Cio' premesso, in attuazione dell'art. 2 della legge delega n.

    42/2009 (che, come visto, non si applica alle Autonomie speciali), il Governo ha adottato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, oggetto del presente giudizio, il quale reca 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42'.

  4. Il decreto prevede, tra l'altro, l'adozione di regole contabili uniformi per gli enti territoriali; un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilita' nazionale; l'adozione di un bilancio consolidato; l'affiancamento al sistema di contabilita' finanziaria di quello economicopatrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; la raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;

    la definizione di un sistema di indicatori di risultato.

  5. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita' del sistema, l'art. 36 del d.lgs. in questa sede impugnato prevede...

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