N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell' 8 settembre 2011.

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona dei Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 1

Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 15, 4, 5 e 10 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011 n. 10, pubblicata nel BUR n. 29 del 20 luglio 2011, recante il titolo 'Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore' Per violazione dell'articolo 117, comma 3 e dell'articolo 81, comma 4 Cost.

Fatto La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011 disciplina gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge statale n. 38 del 15 marzo 2010.

In particolare, l'articolo 4 promuove la realizzazione delle 'Campagne di informazione' istituzionali verso i cittadini sulle modalita' e sui criteri di accesso alte prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore;

l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, del 'Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore' e ne stabilisce i compiti; l'articolo 10 dispone la promozione di specifici 'Programmi di sviluppo delle cure palliative' presso le aziende per i servizi sanitari.

L'art. 15 (Disposizioni finanziarie) prevede specifici finanziamenti regionali destinati ai nuovi progetti introdotti dagli articoli 4, 5 e 10 della medesima legge regionale, statuendo che gli eventuali oneri fanno carico all'unita' di bilancio e al capitolo indicati dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Le disposizioni normative della legge della Regione Friuli Venezia Giulia indicate, oggetto di censura con il presente ricorso, eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale, approvato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e sono costituzionalmente illegittime in quanto si pongono in manifesto contrasto con l'art. 117, comma 3 e con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione, per i...

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