N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 settembre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.

80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011, ricorrente;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Campobasso alla via Genova n. 11, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria del 5 luglio 2011, n. 17, pubblicata nel B.U.R.

Liguria del 6 luglio 2011, n. 12, recante 'Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni', per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s),

Cost.

Fatto La Regione Liguria ha emanato la 1.r. 5 luglio 2011, n. 17, che modifica la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante 'Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia', cosi' come successivamente modificata ed integrata.

La predetta legge si compone di un solo articolo che introduce nell'art. 85 della citata legge regionale n. 18/1999 il comma 3-bis, secondo cui 'le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni'.

Tale disposizione disposizione si presta a censure di illegittimita' costituzionale per il seguente motivo di Diritto

Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

La norma regionale impugnata, nel prevedere che le autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, attribuisce valore provvedimentale al silenzio dell'Amministrazione, che non abbia provveduto espressamente sull'istanza di rinnovo.

In tal modo, la norma si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/90, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT