N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 31 maggio 2011, recante 'Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano', in relazione ai suoi articoli 4, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera b) e 7.

La legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 4 del 2011 reca disposizioni varie, tra le quali, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, norme di modifica della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, recante 'Norme urgenti in materia di personale'.

L'art. 4, comma 1, lettera a) della citata legge regionale stabilisce, in particolare, che, all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sia apportata le seguente modificazione: 'a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: 'nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere, inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale'''.

L'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2000 reca norme per l'accesso all'impiego in Regione. Per effetto della modifica introdotta dalla disposizione teste' descritta, il comma 5 di tale articolo ha assunto il seguente tenore: 'Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle organizzazioni sindacali, i criteri e le modalita' di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, (1) nonche' le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalita' concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale'.

L'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale impugnata inserisce, dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, due ulteriori commi:

'5-bis. ... (Omissis);

5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non piu' del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potra' essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali e' ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalita' di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianita' richiesta e'...

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