N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Lazio del 22 aprile 2011 n.

6, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 28 aprile 2011, recante 'Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)' e successive modifiche, alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 'Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio' e successive modifiche e alla l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 'Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)'. Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita' privata', nell'art. 1, rubricato ' Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie';

quanto al comma 4, ove si prevede che : 'Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 dopo le parole: '30 aprile 2011' sono inserite le seguenti: 'nonche' produrre, attraverso la medesima piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante corredata dalla documentazione attestante l'intervenuta acquisizione degli stessi nel termine. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorita' competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario, indicono apposita conferenza di servizi con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di acquisire i provvedimenti amministrativi richiesti. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Qualora l'istruttoria si concluda con il rilascio del provvedimento richiesto, la struttura e' tenuta ad acquisire il requisito mancante entro e non oltre centoventi giorni da tale data'';

quanto ai commi 5 e 13, ove rispettivamente si prevede che: '5.

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all'articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 3/2010, che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, ovvero non l'abbiano presentata per fatti non imputabili a loro colpa e dei quali dovra' essere fornita la relativa prova, possono presentare o integrare la domanda, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. n. 3/2010.

Entro il medesimo termine deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), della l.r. n. 9/2010. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalita' di cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della verifica dei requisiti di cui al Decr.reg. 10 novembre 2010, n.

90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie e per l'accreditamento'' e '13. Dopo il comma 16 dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 sono inseriti i seguenti:

'16-bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non piu' accreditabili in attuazione del Decr.reg. 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell'accordo di riconversione possono avviare le nuove attivita' in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il Decr.reg. n. 90/2010, come modificato dal Decr.reg. 10 febbraio 2011, n. 8, nonche' di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente.

16-ter. Le strutture di cui al comma 16-bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di...

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