N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 - 31 maggio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 15 commi 1 e 2 della legge regionale Veneto n. 7 del 18 marzo 2011 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011', pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 22 marzo 2011, n. 23.

Tutte le disposizioni sopra richiamate appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2011 (che per estratto autentico si produce sub 1) - ai sensi dell'art. 127 Cost., la impugna con il presente ricorso per i seguenti M o t i v i

1) Violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 e dell'art. 41 Cost.

La legge regionale n. 7 del 18.3.2011 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011), pubblicata nel B.U.R. della Regione Veneto del 22.3.2011 n. 23, all'art. 4, comma 1, rubricato 'Disposizioni transitorie in materia di impianti fotovoltaici a terra e di impianti di produzione alimentati da biomassa e a biogas e bioliquidi e oneri istruttori in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' prevede che, 'nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico di cui all'art. 8-bis del D.L. 30.12.2008, n. 208 e dell'approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all'art. 2 della L.R. 25/2000, ......relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio Regionale e comunque non oltre il 31.12.2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonche' di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe'.

Cosi' disponendo, il legislatore regionale viola l'art. 117, comma primo della Costituzione, in quanto tale diposizione e' evidentemente ostativa al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato.

Infatti, la norma regionale in epigrafe indicata pone un chiaro limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto ed in contrasto con la normativa comunitaria (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) che incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo (cfr. Corte Cost., sent. 3/4/2010, n.

124).

Si rileva, infatti, che sia la legislazione comunitaria che quella nazionale manifestano un orientamento favorevole per le fonti energetiche rinnovabili al fine di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, un orientamento in tal senso e' rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE ed in quella piu' recente del 23.4.2009, n. 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione di fondo.

In abito nazionale, la normativa comunitaria e' stata recepita dal D.lgs. n. 387/2003, il cui l'art. 12, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, enuncia i principi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 13/11/2006, n. 364).

In particolare, il citato art. 12, comma 10 del d.lgs n.

387//2003 dispone che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali.

Ebbene, ai...

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