N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri-Min. Affari Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n.

5 recante 'l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise'.

Nella seduta del 5 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri, Min.

Affari Regionali, ha deliberato di sollevare questione di legittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5 secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

Diritto La legge regionale in esame, recante l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella regione Molise, presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1, secondo il quale 'Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un armo', e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro'.

Tale disposizione, infatti, nella parte in cui circoscrive l'accesso al microcredito ai soggetti 'residenti in Molise da almeno un anno', introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da almeno un anno.

I°.-Tale esclusione assoluta discrimina intere categorie di persone in quanto fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno un anno, violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n.

24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra la condizione positiva di ammissibilita' al beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilita' di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza o sulla territorialita'...

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