N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 maggio 2011

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 aprile 2011, ha approvato il disegno di legge n. 630 dal titolo 'Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013', pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 3 maggio 2011.

L'articolo 3 del provvedimento legislativo al primo comma considera spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa. In detto elenco e' incluso un capitolo di spesa, il 108149 'Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS da erogare tramite il fondo pensione sicilia' (U.P.B. 7.2.1.2.1) che si ritiene privo di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria.

Dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, emerge infatti che il capitolo 108149 e' stato istituito dal Ragioniere Generale a seguito di richiesta del Dipartimento del Personale in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 87 del 24 maggio 2009 con la quale il Governo regionale ha disposto che, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, venisse garantito dalla regione l'erogazione del trattamento integrativo alla pensione in favore del personale dell'ente acquedotti siciliani, in liquidazione.

Alla dotazione finanziaria del nuovo capitolo si sarebbe provveduto, secondo quanto rappresentato dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti con nota n. 28244/C01 del 3 maggio 2011 (All.1), attingendo alle disponibilita' del capitolo 213032 'Fondo per le spese relative al personale dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione' a decorrere dall'esercizio finanziario 2008' al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute ne richiamato art. 23 della L.R. n. 10/1999'.

L'art. 23 della L.R. n. 10/1999, tuttavia, non contempla ne' la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione ne', tantomeno, le risorse con cui farvi fronte, atteso che la Regione avrebbe dovuto provvedere nel caso dell'eventuale liquidazione e cessazione di attivita' dell'EAS alla spesa per il personale trasferito e...

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