N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 aprile 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (codice fiscale n. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Molise, (codice fiscale n. 00169440708) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41, lett. o) della Legge Regione Molise 1º febbraio 2011 n. 3, come da deliberata del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2011;

Sul B.U.R. Molise del 3 febbraio 2011 n. 3 e' stata pubblicata la Legge Regionale 1º febbraio 2011 n. 3, 'Legge finanziaria regionale 2011'.

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41 lett. o) e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma l Cost. per i seguenti Motivi 1) L'art. 1, comma 13 ha modificato l' art. 19 della 1.r. n.

3/2010 che detta talune disposizioni sull'organizzazione del servizio sanitario regionale.

Piu' in particolare l'art.1, comma 13, lett. a) aggiunge nel comma 1 dell'art. 19 1.r. n. 3/2010 il seguente periodo: 'I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012'.

La norma richiamata sembra reiterare un'analoga disposizione gia' censurata da codesta Corte con decisione n. 77/2011.

Pronunciandosi sull'art. 19 che prevede la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa codesta Corte aveva infatti ritenuto che, attesa l'estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la realizzazione dell'obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che percio' contrastasse con l'art. 117 terzo comma Cost.

E' altresi' pacifico l'insegnamento di codesta Corte che qualifica come principio di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguono in vario modo la finalita' di contenimento della spesa sanitaria (cfr. sentenze n. 40 e 100 del 2010, n. 94 del 2009).

La disposizione che si impugna con il presente atto sembra vincolare le proroga dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'art. 2 comma 88 della legge n.

191/09...

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