N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011.

Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 28 dicembre 2010, n. 52 e' stata pubblicata la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)'.

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 27, comma 4;

pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi L'art. 27 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cosi' dispone: 'Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, e' riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non puo' in ogni caso comportare, se cumulata con altre agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma'.

Com'e' noto, l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 446/1997 (recante 'Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali'), cosi' dispone: 'A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad...

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