N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, della legge regionale Piemonte n. 25 del 27 dicembre 2010, 'Legge finanziaria per l'anno 2011', pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 29 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011.

Con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010, che consta di ventitre articoli, la Regione Piemonte ha emanato, al Capo I, disposizioni finanziarie, al Capo II, disposizioni in materia di trasporti, e, al Capo III, disposizioni in materia di opere e lavori pubblici.

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Piemonte abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti.

Motivi

1) L'articolo 5, della Legge Regione Piemonte n. 25/2010 viola gli articoli 117, commi 2, lettera l), 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 5, della Legge Regione Piemonte n. 25/2010 recante disposizioni in materia di 'Prestazioni straordinarie' prevede che 'la Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:

  1. azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

  2. eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti;

  3. attivita' relative all'evento Italia 150.'.

Inoltre, con la predetta disposizione si autorizza il pagamento di prestazioni straordinarie 'in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti'.

Come si evince dalla norma regionale richiamata, il legislatore regionale attribuisce una maggiorazione di retribuzione per lavoro straordinario in deroga...

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