N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della Legge Regionale Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 40 del 10 dicembre 2010, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali', pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 28 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011.

Con la legge regionale n. 40 del 10 dicembre 2010, che consta di cinquantuno articoli, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha emanato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi

1) L'articolo 9, comma 1, della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 9, comma 1, della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispone che 'per l'anno 2011, la Giunta Regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilita' per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non puo' superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale'.

Tale disposizione, prevedendo che...

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