N. 121 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 dicembre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege, via dei Portoghesi 12, Roma. ex delibera C.D.M. 17 dicembre 2010, contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore, con sede a Trieste,

Piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 108. comma 1; 113; 115.

commi 1. 2 e 3; 145, comma 11, punto c): 151, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 21 ottobre 2010, recante 'Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010' pubblicata nel S.O.

  1. 24 del 27 ottobre 2010 al B.O. n. 43 del 27 ottobre 2010.

    Fatto Nel Supplemento ordinario n. 24 del 27 ottobre 2010 della Regione Friuli-Venezia Giulia e' stata pubblicata la legge regionale n. 17 recante numerose disposizioni modificative o integrative di quelle vigenti nell'ordinamento regionale. in vari ambiti di materie, tra cui quella ambientale.

    Peraltro, ai sensi dello Statuto regionale e dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella legislazione esclusiva di competenza statale e pertanto le norme regionali non possono porsi in contrasto con la disciplina statale, specie se contenuta nel c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif.), recante norme che 'costituiscono principi generali in tema di tutela dell'ambiente adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario' (art. 3-bis), o contenuta nella legge sulla protezione della fauna selvatica omeopatica. e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n.

    157), vincolante per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (art. 1, comma 3).

    In effetti, nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (L.

    cost. n. 1/63) la materia ambientale non e' attribuita alla competenza legislativa regionale (v. artt. 4, 5 e 6) e questa, in ogni caso, come quella in materia di caccia, deve esercitarsi 'in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'o.g. della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato' (art. 4, primo comma).

    D'altra parte, la rilevata 'trasversalita'' della materia ambientale se non comporta l'esclusione di qualsiasi intervento regionale, impedisce comunque l'approvazione di normative che contrastino, violino o rendano meno efficace la tutela ambientale statale (v. C. cost. n. 398/2006).

    Cio' posto, si impugnano le disposizioni indicate in epigrafe per i seguenti motivi di Diritto

    1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 108, comma 1, della l.r.

  2. 17/2010, in relazione agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto, legge cost. n. 1/1963; all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s) della Cost. e delle direttive 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e successive modificazioni.

    L'art. 108, comma 1, inserisce nella l.r. n. 43/1990 il seguente articolo aggiuntivo: 'Art. 5-ter (reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione).

    1. Le domande di concessioni idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 Kw medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di Via di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:

  3. compatibilita' con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati;

  4. espletamento dell'attivita' istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

  5. mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

    1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco'.

    Tale disposizione, pero', si pone in grave contrasto con quanto disposto dalla vigente normativa di...

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