N. 118 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 6 ottobre 2010, recante 'Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12:

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni)', nell'articolo 1, comma 1.

La legge regionale della Liguria n. 15 del 2010 si compone di due soli articoli, di cui il primo detta una modifica della legge regionale 12/2008 nel capo (I) relativo al Calendario venatorio per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, e il secondo dispone l'urgenza (con l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione) di tale misura, che investe l'orario di caccia.

In particolare l'art. 1, comma 1 e' cosi' formulato:

'Il primo capoverso della lettera G) del comma 1 del fascicolo 1 della L R. n. 12/2008 e' sostituito dal seguente:

'G) Orario di caccia:

Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 34 della L R. n.

29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario:'.

A sua volta il comma 7 bis dell'art. 34 della legge regionale n.

29/1994 stabilisce quanto segue:

'La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria e' consentita fino ad un ora dopo il tramonto'.

La legge regionale e' illegittima nell'articolo 1, comma 1 per i seguenti Motivi Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

La disposizione in esame, modificando l'art. 1, comma 1, lettera

g), legge regionale 12/2008, regola l'orario di prelievo venatorio nell'ambito del calendario triennale per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Con l'art. 1, comma 1...

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