N. 111 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2010

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la Regione Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale Friuli Venezia Giulia dell'11 agosto 2010, n. 16, pubblicata sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 13 agosto 2010 recante: 'Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonche' in materia di passaggio al digitale terrestre' in relazione all'art. 2, comma 6 ed all'art. 7, comma 1.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2010 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2010, composta da 13 articoli, e' articolata in III capi, di cui il primo detta 'Disposizioni in materia di personale e di organizzazione', il secondo 'Modifiche a leggi regionali in materia di personale e di organizzazione' ed il terzo 'norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre'.

In particolare:

La norma di cui all'articolo 1 consente l'armonizzazione di situazioni giuridiche pregresse che permetteranno un migliore inserimento dei dirigenti interessati all'interno dell'Amministrazione regionale riportando la loro disciplina giuridica ed economica nell'ambito di quella prevista per la dirigenza regionale.

Con l'articolo 2, si opera un rinvio alla normativa nazionale in materia di fasce orarie di reperibilita' in caso di assenza per malattia e di modalita' di trasmissione del relativo attestato medico nonche' in materia di procedimento disciplinare di premialita' e di aspettativa.

L'articolo 3, al fine di consentire una maggiore flessibilita' nelle scelte organizzative riconduce la Direzione centrale salute integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, all'ambito degli strumenti organizzativi utilizzati per le altre strutture direzionali con esclusivo riferimento alla definizione della denominazione e delle funzioni.

Con l'articolo 4 la Regione definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare un numero di Servizi non superiore complessivamente a 85 unita' al fine della razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa.

Con l'articolo 5 si dettano disposizioni generali in ordine alla definizione di un sistema unico di formazione del personale salvaguardando la specificita' della formazione per la polizia locale gia' disciplinata con legge regionale n. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

L'articolo 6 detta regole generali comuni per tutte le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e per gli enti del servizio sanitario regionale, al fine di introdurre un sistema di valutazione della prestazione. Si prevedono delle linee guida e si introduce un Organismo indipendente di valutazione in sostituzione del Nucleo di valutazione gia'. operante.

Con l'articolo 7, modificativo dell'articolo 47 della legge regionale n. 18/1996 si da rilievo al carattere fiduciario degli incarichi di direttore centrale vicedirettore centrale. Viene aumentata dal 15% al 20% del totale degli incarichi, la disponibilita' al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro di diritto...

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