n. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 settembre 2013 -

Ricorso della Regione Piemonte, con sede in Torino, P.zza Castello n. 165, cod. fisc. 80087670016 - P. IVA 02843860012 in persona del Presidente della Giunta legale rappresentante pro tempore on.le Avv. Roberto Cota, a cio' autorizzato con deliberazione assunta dalla Giunta regionale in data 27 agosto 2013, n. 3-6302, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo (cod. fisc. GLLCLM51R12L219K - pec. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011/4333081), dall'Avv. Prof. Roberto Cavallo Perin (cod. fisc. CVLRRT59E29E379L - pec robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011/8600018) e dall'Avv. Carlo Merani (cod. fisc. MRNCLL63H23F205J - pec carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it - Fax 011/5075818), tutti del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele Pafundi del Foro di Roma (cod. fisc. PFNGRL57B09H501K - pec gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org -fax 06/3212646), in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, come da procura speciale a margine del presente atto;

Avverso la deliberazione assunta dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in data 5 luglio 2013, n. 15 e dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in data 10 luglio 2013, n. 263, avente ad oggetto il controllo con efficacia ricognitiva del rendiconto presentato dai gruppi consiliari regionali per l'esercizio 2012. Fatto In forza dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, e' rimesso alla Corte dei conti di effettuare il controllo del rendiconto presentato dai gruppi consiliari regionali. Il controllo deve essere effettuato per verificare la corrispondenza del rendiconto alle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione in data 3 aprile 2013, n. 12, ha ritenuto che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali dovesse essere effettuato anche con riferimento all'anno 2012, ancorche' quei rendiconti fossero stati predisposti sulla base di regole diverse da quelle previste dall'art. 1 del d.l. prima citato, regole non esistenti, ovviamente, nel momento in cui le relative spese venivano effettuate. Successivamente, a fronte dei rilievi formulati da piu' parti, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione 5 luglio 2013, n. 15, ha riesaminato la precedente deliberazione ed ha viceversa stabilito che il controllo sui rendiconti relativi all'esercizio 2012 abbia soltanto «efficacia ricognitiva della regolarita' dei documenti contabili», si inserisca «in un percorso finalizzato all'integrale applicazione dei nuovi controlli a decorrere dal 2013», venga effettuato sulla scorta di quanto in precedenza stabilito dalle singole discipline regionali, non comporti l'applicazione, nel caso di esito sfavorevole, delle sanzioni previste...

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