N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 maggio 2011 - 2 agosto 2011

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato della Camera dei deputati, in persona del presidente on. Gianfranco Fini, come da deliberazione dell'Assemblea della Camera dei Deputati in data 5 aprile 2011, rappresentato e difeso, in virtu' di procura ad litem per notar Paolo Silvestro, in Roma, rep. n. 92983 del 16 maggio 2011, dall'avv. prof. Roberto Nania, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Carlo Poma n. 2;

Nei confronti:

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica;

del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Sezione Giudice per le indagini preliminari;

In relazione:

alle indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica nonche' membro della Camera dei deputati on. Silvio Berlusconi (nell'ambito del procedimento penale n. 55781/2010 R.G.N.R.), nonche' alla richiesta di giudizio immediato, di cui al decreto del GIP di seguito indicato, presentata dalla medesima Procura in data 9 febbraio 2011 (nell'ambito del procedimento penale n. 5657/11 R.G.N.R.), relativamente al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale n. 1/1989, in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza dare la comunicazione di sua spettanza alla Camera medesima;

al decreto di giudizio immediato, in data 15 febbraio 2011, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano Sezione GIP nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica on. Silvio Berlusconi (nell'ambito del procedimento n.

1297/11 R.G.G.I.P.), col quale, in relazione al contestato delitto di concussione, affermandone nella specie la natura non ministeriale, ha omesso di rilevare la necessaria attivazione del Collegio per i reati ministeriali con i provvedimenti del caso, in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost. ed alla legge costituzionale n. 1 del 1989, e comunque senza adottare i provvedimenti opportuni al fine di dare alla Camera medesima la comunicazione di sua spettanza.

Fatto 1. - In occasione della ricezione da parte della Camera dei deputati in data 14 gennaio 2011 della domanda di autorizzazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ad eseguire perquisizioni domiciliari (nell'ambito del procedimento penale n.55781/2010 RGNR, per i delitti di cui agli artt.317, 61 n.2, 81 cpv. e 600-bis comma 2, del codice penale), integrata in data 26 gennaio 2011 con atti trasmessi dalla stessa Procura, la Camera veniva ad apprendere, come si poteva leggere nella medesima richiesta, che, in relazione al citato procedimento penale, 'questo ufficio sta svolgendo indagini (...) nei confronti di (...) On.Silvio Berlusconi'.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere,relazione di maggioranza, rilevava, con specifico riguardo al contestato reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., come a fronte della omissione da parte della Procura 'di qualsivoglia argomentazione circa la non ministerialita'', fosse prospettabile, in forza di una molteplicita' di elementi, 'l'ipotesi che si versi nel reato ministeriale'. Si evidenziava pertanto 'che la competenza primaria a qualificare come ministeriale il reato sia essenzialmente attribuita dalla legge al tribunale dei ministri (...) cio' quanto meno per i fatti per i quali sussista un ragionevole dubbio circa il ricorrere di questo requisito'; si osservava altresi' che 'l'attivazione della procedura di rimessione al Tribunale dei ministri ha, nella sistematica del procedimento, la funzione di garantire l'interesse costituzionalmente tutelato delle Camere ad operare un'autonoma valutazione sulla ministerialita' del reato rispetto a quella operata dalla magistratura, garanzia che e' totalmente esclusa se quel Tribunale non venga attivato'.

Conseguentemente, la Giunta proponeva di deliberare che 'la Camera restituisca gli atti all'autorita' giudiziaria procedente':

proposta che in data 3 febbraio 2011 veniva accolta dall'Assemblea della Camera dei deputati.

In data 1° marzo 2011, perveniva alla Presidenza della Camera una missiva, con relativi allegati, sottoscritta da tre Presidenti di Gruppo, recante la richiesta alla Camera dei deputati di 'accertare la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, a tutela delle prerogative delle Camera lese ...dall'operato omissivo della magistratura procedente (procura della repubblica e giudice per le indagini preliminari di Milano) nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi'.

Ricollegandosi alla precedente decisione in ordine alla restituzione degli atti alla Procura di Milano, ci si doleva del fatto che la decisione medesima 'non ha sortito alcun effetto (gli atti - come noto - non sono stati trasmessi al tribunale dei ministri)', e che anzi il giudice per le indagini preliminari si fosse espresso nel senso di 'confermare l'atteggiamento della procura', con quel che ne conseguiva sotto il profilo della 'portata lesiva delle prerogative della Camera'.

  1. - Alla richiesta veniva, appunto, allegato il decreto citato in epigrafe del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dr.ssa Cristina Di Censo, in data 15 febbraio 2011, col quale si e' disposto di procedere con giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel provvedimento si dava conto della richiesta di giudizio immediato presentata dalla Procura in data 9 febbraio 2011, relativamente alla quale alla Camera competente non era stata data alcuna comunicazione.

    Nel menzionato decreto, per quanto interessa in questa sede, il GIP, senza tener in alcun conto gli elementi e le posizioni emerse in sede parlamentare in ordine alla natura del reato ipotizzato a carico del Presidente del Consiglio, sull'implicito presupposto di potersi esprimere in via esclusiva in ordine alla natura del reato, postulava, nel rigettare la eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa rispetto alla cognizione riservata al cosiddetto Tribunale dei Ministri, 'che nel caso di specie l'affermazione su cui si fonda l'eccezione difensiva non e' condivisibile, attesa l'evidente natura 'comune' e non 'ministeriale' del contestato delitto di concussione'. Deduceva inoltre 'che l'art.96 Cost., come sostituito dalla legge cost.le 16 gennaio 1989 n.1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite dalla legge costituzionale', sicche' l'ipotesi criminosa dovrebbe essere a tal fine 'promanazione immediata e diretta dell'esercizio delle funzioni proprie del Presidente del Consiglio o del Ministro'. Ribadiva pertanto la conclusione che 'nel caso di specie l'analisi dell'imputazione' avrebbe reso 'evidente' che il reato e' stato compiuto 'sicuramente, con abuso della qualita' di Presidente del Consiglio, ma altrettanto certamente al di fuori di qualsivoglia prerogativa istituzionale e funzionale propria del Presidente del Consiglio dei Ministri', in particolare non disponendo egli di 'poteri di intervento gerarchico nei confronti dell'autorita' di P.S.

    ovvero di P.G.' e non ravvisando il GIP un effettivo 'intento di tutela delle relazioni diplomatiche' con uno Stato estero.

  2. - In data 23 marzo 2011, la Giunta per le autorizzazioni approvava la proposta di parere nella quale veniva ritenuto che 'la Camera, a tutela delle sue prerogative costituzionali, debba elevare un conflitto d'attribuzioni nei confronti dell'autorita' giudiziaria di Milano, essendo stata da quest'ultima lesa nella sfera delle sue attribuzioni riconosciutele dall'art. 96 della Costituzione'.

    Successivamente, nella seduta del 5 aprile 2011, l'Assemblea della Camera dei deputati approvava la richiesta di 'elevare un conflitto di attribuzione nei confronti della procura della Repubblica di Milano e del giudice per le indagini preliminari di Milano a tutela delle attribuzioni spettanti alla Camera ai sensi dell'art. 96 della Costituzione'.

  3. - Come si puo' trarre dalla esposizione in fatto, l'autorita' giudiziaria, mediante i provvedimenti specificati in epigrafe (apertura e svolgimento di indagini da parte della Procura a carico del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, il successivo esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di giudizio immediato, e infine l'accoglimento da parte del GIP della richiesta medesima) ha tenuto una condotta incompatibile con quanto stabilito dall'art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 relativamente all'obbligo di trasmissione degli atti al Collegio dei reati ministeriali ai fini della attivazione delle indagini e, all'esito di queste, dell'adozione delle sue determinazioni. Cio' che ridonda in menomazione delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera dei deputati, a seguito della comunicazione che in tutti i casi il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di assicurare (art. 8, comma 4, legge cost. n. 1/1989): attribuzioni in ordine alla qualificazione del reato addebitato nonche' all'esercizio della potesta' autorizzatoria di cui all'art. 96 Cost. e all'art. 9 della citata legge costituzionale alla stregua delle ulteriori valutazioni di cui allo stesso art. 9, comma 3 (ossia che 'l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente...

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