Ricorso. Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Pagine29-30
LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 29
SEZIONE II –
ABBREVIAZIONE, PROROGA
E SOSPENSIONE
DEI TERMINI
Art. 52.TERMINI E FORME SPECIALI
DI NOTIFICAZIONE
1. I termini assegnati dal giudice,
salva diversa previsione, sono pe-
rentori1 2 3 4 5 6.
2. Il presidente può autorizzare la
notificazione del ricorso o di prov-
vedimenti anche direttamente dal
difensore con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via te-
lematica o fax, ai sensi dell’articolo
3. Se il giorno di scadenza è festi-
vo il termine fissato dalla legge o
dal giudice per l’adempimento è
prorogato di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso,
la scadenza è anticipata al giorno
antecedente non festivo.
1 Sull’errore scusabile, art. 37 (note).
2 Abbreviazione dei termini, art. 53.
3 Assegnazione del termine alla parte che
intenda promuovere il regolamento di com-
petenza, art. 60.
4 Assegnazione dei termini al consulente
tecnico d’ufficio, art. 67, commi 1 e 3.
5 Termini assegnati dal giudice in caso di
ammissione di mezzi istruttori, art. 68.
6 Assegnazione del termine per il completa-
mento della notificazione o per la rinnova-
zione dell’impugnazione, art. 93, co. 2.
5. La proroga di cui al comma 3 si
applica anche ai termini che scado-
no nella giornata del sabato.
Art. 53.ABBREVIAZIONE DEI TERMINI
1. Nei casi d’urgenza, il presidente
del tribunale può, su istanza di par-
te, abbreviare fino alla metà i termi-
ni previsti dal presente codice per la
fissazione di udienze o di camere di
consiglio. Conseguentemente sono
ridotti proporzionalmente i termini
per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del ter-
mine, redatto in calce alla domanda, è
notificato, a cura della parte che lo ha
richiesto, all’amministrazione intima-
ta e ai controinteressati; il termine ab-
breviato comincia a decorrere dall’av-
venuta notificazione del decreto.
Art. 54.DEPOSITO TARDIVO DI ME-
MORIE E DOCUMENTI E SOSPENSIONE DEI
TERMINI
1. La presentazione tardiva di me-
morie o documenti può essere ecce-
zionalmente autorizzata, su richiesta
di parte, dal collegio, assicurando
comunque il pieno rispetto del dirit-
to delle controparti al contradditto-
rio su tali atti, qualora la produzio-
ne nel termine di legge sia risultata
estremamente difficile (I).
2. I termini processuali sono sospe-
si dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno.
3. La sospensione dei termini pre-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT