DECRETO 21 maggio 2012 - Riconoscimento, al sig. Pilato Stefano, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06117)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza di Pilato Stefano, nato il 31 marzo 1982 a San Severino Marche, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici: laurea in scienze giuridiche in data 19 ottobre 2005 e la laurea specialistica in giurisprudenza ottenuti in data 15 ottobre 2007 presso l'Universita' degli Studi di Macerata;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre colegio de Abogados de Jaen" come attestato in data 27 gennaio 2011;

Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di...

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