LEGGE 30 ottobre 1986, n. 738 - Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale

Coming into Force21 Novembre 1986
Published date06 Novembre 1986
Enactment Date30 Ottobre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/11/06/086U0738/CONSOLIDATED/19920304
Official Gazette PublicationGU n.258 del 06-11-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, e' riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.

  2. Ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Quando, tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione e' subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorita' accademiche.

Art 2.
  1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento, previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneita' sara' accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

  2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

  3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisera' le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

  4. L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisira', per la determinazione delle affinita', il parere...

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