Breve nota in tema di riconoscimento e di concessione di circostanze attenuanti generiche in sede di udienza preliminare e sulla conseguente sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione

AutoreFranco Baldessarelli
Pagine74-75

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La sentenza che si annota offre lo spunto per alcune considerazioni in tema di riconoscimento e di concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice della udienza preliminare e sulla conseguente dichiarazione di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Come noto, al fine di stabilire il termine di prescrizione di un reato bisogna aver riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica configurazione finale a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, ivi comprese le attenuanti generiche. Ne consegue che quando vengono statuite derubricazioni dell'imputazione o riconosciute e concesse circostanze attenuanti queste hanno l'effetto di ridurre oltre la pena anche il periodo di prescrizione 1.

La sentenza in esame si inserisce correttamente in quella giurisprudenza che riconosce anche al Gup il potere di concedere le attenuanti, ivi comprese le attenuanti generiche.

Per vero il dibattito si era sviluppato prima della legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato l'art. 425 c.p.p. il quale statuisce ora esplicitamente che ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma primo il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti e che si applicano le disposizioni dell'art. 69 del codice penale.

L'art. 425 c.p.p., come modificato, ha riconosciuto per tanto al Gup un esercizio più pregnante della giurisdizione nell'ambito dei suoi poteri di verifica della pretesa punitiva espressa con la richiesta di rinvio a giudizio conformemente a quella già sviluppata linea giurisprudenziale che aveva interpretato in maniera estensiva i poteri di valutazione del Gup.

Già in precedenza era stato infatti correttamente sostenuto che «Ai fini dell'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato (nella fattispecie per avvenuta prescrizione) il Gup, nell'ambito della valutazione che deve effettuare circa l'utilità o superfluità del dibattimento, può valutare anche la sussistenza di circostanze attenuanti generiche» 2. Nella motivazione di quest'ultima sentenza era stato correttamente sostenuto, con riferimento all'art. 425 c.p.p., che: «Punto di esordio è il rilevare che da tempo si sta manifestando un convinto superamento di una lettura formalistica di suddetta norma che aveva determinato in passato il sostanziale svuotamento del ruolo di filtro attribuito dal legislatore, per come si desume chiaramente dai lavori...

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