Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato la competenza relativa alla definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all'art. 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione delle congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con proprio decreto il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali;

Visto il richiamato art. 1 il quale prevede che, entro il 30 marzo 2005, con le stesse modalita', si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lettera e), il quale dispone che il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

Visto l'art. 8-sexies, commi 1-6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le modalita' di remunerazione e di individuazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, dei sistemi di classificazione delle unita' di prestazione o servizi da remunerare e del loro periodico aggiornamento e, al comma 7, prevede che il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1996 che definisce i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001 che definisce i nuovi modelli economici del Sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 maggio 2001 che introduce il monitoraggio trimestrale dei conti del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 che introduce il monitoraggio dei conti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico;

Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004 che introduce la nuova scheda di monitoraggio dei costi dei...

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