DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 30 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Coming into Force23 Febbraio 2006
Published date08 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/08/006G0044/ORIGINAL
Enactment Date02 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.32 del 08-02-2006
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive, della salute e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

  2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.

  3. La potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

  4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio...

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