DECRETO 4 giugno 2014, n. 115 - Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita' e della conformita' degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente. (14G00132)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato Regolamento di esecuzione che individuano le modalita' con cui il prefetto dovra' avvalersi degli organismi di certificazione per l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualita' e funzionalita' degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle dotazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

Considerato che l'articolo 260-ter del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione della qualita';

Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia' richiamato;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 12 dicembre 2012;

Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota del 9 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153: a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualita', ai sensi dell'articolo 260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;

  1. le modalita' per il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente, nonche' quelle di sospensione o revoca del riconoscimento;

  2. le caratteristiche di conformita' degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT