PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005 - Approvazione dei limiti di ricavi o compensi, entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali (61 studi in vigore, a decorrere dal periodo d'imposta 2004)

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto; Dispone

  1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, com-ma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei 61 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.

  2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.

  3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 61 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo e 24 marzo 2005, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2005, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2005.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese nei 61 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2004, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Per questi studi si e' proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si puo' avvalere del regime fiscale agevolato delle attivita' marginali.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali tenendo conto...

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