PROVVEDIMENTO 17 aprile 2002 - Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto; Dispone

  1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei 13 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002.

    I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.

  2. I contribuenti che svolgono due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.

    Tale disposizione, coerente con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, si applica anche agli studi di settore per i quali i limiti dei ricavi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali, sono stati precedentemente approvati.

  3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 13 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2002, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2002.

    Motivazioni.

    Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per le attivita' comprese in 13 nuovi studi di settore approvati con decorrenza 2001, il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

    Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita' prevalente.

    Il provvedimento prevede, altresi', che i contribuenti a cui risultano...

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