PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002 - Modalita' di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente provvedimento;

Dispone

  1. Nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i ricavi e compensi minimi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore sono ridotti, per tutti, di un importo pari al sei per cento. Spettano, inoltre, ulteriori riduzioni, calcolate sull'importo dei ricavi e compensi minimi, pari al

    1. quattro per cento se l'attivita' e' svolta utilizzando unita' locali situate esclusivamente in comuni appartenenti all'area individuata dal gruppo "5" della territorialita' generale, approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999. Nel caso di svolgimento dell'attivita' in unita' locali situate in piu' comuni, la riduzione spetta solo se tutti i comuni appartengono alla predetta area. La riduzione spetta, invece, in relazione al comune di domicilio fiscale del contribuente se

      1) non vengono utilizzate unita' locali; 2) nel modello per l'applicazione degli studi di settore non e' richiesta per le unita' locali l'indicazione del comune.

    2. cinque per cento relativamente ai contribuenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'.

  2. I ricavi e i compensi minimi ridotti delle percentuali elencate nel punto precedente sono utilizzati per verificare il rispetto dei limiti dei ricavi e dei compensi previsti per l'ammissione al regime fiscale delle attivita' marginali.

    Motivazioni.

    Il presente provvedimento stabilisce i criteri con cui vengono ridotti i ricavi e i compensi minimi determinati in base all'applicazione dello studio di settore, al fine di tener conto delle peculiarita' delle situazioni di marginalita'. Tale adempimento e' previsto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.

    388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali.

    Al fine di individuare la condizione di marginalita' economica, il presente provvedimento stabilisce percentuali di abbattimento connesse

    alle oggettive condizioni di svolgimento dell'attivita'; al contesto socio-economico nel quale viene esercitata l'attivita' stessa; alle condizioni soggettive dell'imprenditore o del professionista.

    Per quanto riguarda le condizioni oggettive, viene riconosciuta a tutti i contribuenti una riduzione del 6 per cento in base alla considerazione che tali condizioni sussistono in presenza di ricavi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT