Sulla competenza in materia di riabilitazione a seguito di patteggiamento. Brevi note

AutoreAmato Carbone
Pagine729-730

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La sentenza annotata, pur non investendo direttamente la questione, offre lo spunto per talune osservazioni circa la competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione1 a seguito di sentenza di patteggiamento2.

Esse conducono, infatti, nel solco di un contrasto giurisprudenziale sorto tra le Sezioni semplici della Corte di Cassazione.

In primo luogo, va precisato che la giurisprudenza ritiene non sussistere «alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si sia avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue». In questo caso, poiché la norma prevede altresì la cessazione di tutti gli effetti penali, si consegue un effetto del tutto simile a quello che si otterrebbe con la riabilitazione (Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2004, n. 44665 in questa Rivista 2005, p. 749).

Invero - alla luce della L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 3, comma 1, lett. a), che, modificando l'art. 179 c.p., comma 1, ha ridotto a tre anni il periodo di tempo trascorso dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta per formulare la domanda di riabilitazione - sussiste, prima che sia decorso il tempo richiesto per l'estinzione ex art. 445 c.p.p., il concreto e attuale interesse del soggetto che abbia patteggiato a formulare l'istanza.

Altro caso in cui può sussistere l'interesse a chiedere la riabilitazione è quello del soggetto che non abbia potuto conseguire l'estinzione del reato per aver commesso «nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione [...] un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» (art. 445, comma 2, c.p.p.).

Pertanto, l'ammissibilità dell'istanza di riabilitazione presuppone, in caso di patteggiamento, una delle due menzionate situazioni. Si pone a questo punto il successivo problema relativo alla competenza funzionale.

Sul punto si è verificato il cennato contrasto; infatti, si è affermato che «in tema di riabilitazione da sentenza di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento") è competente a decidere sulla relativa istanza il giudice dell'esecuzione e non il tribunale di sorveglianza, la cui competenza è stabilita dall'art. 683 c.p.p. solo con riguardo alla riabi-Page 730litazione da precedenti "condanne", mentre l'applicazione della...

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