DECRETO 21 dicembre 1998 - Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1999

DECRETO 21 dicembre 1998.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; Visto il decreto ministeriale n. 408 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale nonche' gli elementi degli stessi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico;

Decreta: Art. 1.

Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze, e' disposta per il 1999 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore; g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto d) e autocaravan; h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1995, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1995 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

  1. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale n. 408 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998.

    Art. 2.

  2. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, punti a), b), c), d) ed e), devono essere effettuate nel...

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