Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme per la revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Determinazione dell'imposta). - L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento".
Art
2.
L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Detrazioni per carichi di famiglia). - Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
L. 48.000 per un figlio;
L. 96.000 per due figli;
L. 144.000 per tre figli;
L. 192.000 per quattro figli;
L. 240.000 per cinque figli;
L. 288.000 per sei figli;
L. 336.000 per sette figli;
L. 384.000 per otto figli;
L. 48.000 per ogni altro figlio;
3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:
se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;
se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
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per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e...