Revirement della suprema corte sull"obbligo di contestazione immediata per le infrazioni al codice della strada

AutoreRoberto Bellè
Pagine985-988

Page 985

@1. La giurisprudenza sulla contestazione immediata

- Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte muta orientamento in merito alla rilevanza, per la validità della sanzione amministrativa, della contestazione eseguita mediante notificazione, allorquando era in realtà possibile effettuare la contestazione immediata al presunto trasgressore.

Come è noto la contestazione delle violazioni amministrative, già a livello del sistema generale di cui all'art. 14 L. 24 novembre 1981 n. 689, deve avvenire, «quando è possibile», immediatamente, tanto al trasgressore quanto al responsabile in solido.

Il codice della strada previgente, all'art. 140, riprendeva pedissequamente tale disposto, senza aggiungere nulla ad esso.

La giurisprudenza di legittimità applicativa delle suddette regole si è consolidata, dopo alcune più risalenti pronunce contrastanti, nel senso che l'omissione della contestazione immediata, pur quando essa fosse stata possibile, non invalidasse la successiva ordinanza-ingiunzione, qualora si fosse provveduto alla notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni previsto dal citato art. 14 L. 24 novembre 1981 n. 689 o, in ambito stradale, di quello fissato in centocinquanta giorni dall'art. 140 del previgente codice (Cass. 29 maggio 1992 n. 6257 in Giust. civ. 1992, I, 2015; Cass. 25 novembre 1992 n. 12545 Foro it., I, 2225; in materia stradale: Cass. 4 ottobre 1995 n. 10753, in Arch. giur. circ. sin., 1996, 290; Cass. 27 marzo 1996 n. 2774, in Arch. giur. circ. sin., 1997, 157; contra invece le risalenti ed isolate Cass. 21 giugno 1988 n. 4225 in Giust. civ. 1988, I, 2582 e Cass. 24 ottobre 1988 n. 5764 in Foro it., 1989, I, 96 e, nella giurisprudenza di merito, Pret. Belluno 28 febbraio 1989, in Foro it., 1989, I, 1642; Pret. Rovigo 14 agosto 1990, in Foro it., 1990, I, 3318).

Il nuovo codice della strada ha integrato la previsione normativa.

L'art. 200 primo comma ha ribadito la regola per cui «la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido».

L'art. 201 primo comma, nel regolare la contestazione mediante notificazione, ha però aggiunto la previsione che l'atto di contestazione debba contenere, oltre agli estremi dell'infrazione, «la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata».

Le prime decisioni della Suprema Corte (Cass. 18 agosto 1997 n. 7667, Arch. giur. circ. sin., 1997, 880) avevano ripreso, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, il consolidato orientamento sopra riferito formatosi sulla disciplina generale della L. 24 novembre 1981 n. 689, mentre un significativo orientamento innovativo si andava già affermando nella giurisprudenza di merito (Pret. Pavia 15 aprile 1996, in Arch. giur. circ. sin., 1996, 471; Pret. Lagonegro 23 aprile 1998, in Arch. giur. circ. sin., 1999, 141).

Di una prima timida revisione del principio nella giurisprudenza di legittimità, si era avuto sentore con Cass. 7 novembre 1998 n. 11245, inedita, secondo cui l'eventuale inosservanza dell'obbligo di contestazione immediata non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione quando si sia successivamente provveduto alla contestazione mediante notificazione «sempre che l'inosservanza del detto obbligo non abbia, in concreto, comportato l'impossibilità, da parte del trasgressore, di far valere, illico et immediate, concreti elementi di fatto a suo favore e sempre che la rilevanza di tale inosservanza, ritualmente dedotta dall'interessato, non sia invece, in concreto, esclusa dal giudice».

È però solo con la sentenza in epigrafe che si determina un deciso e motivato superamento del consolidato orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità.

La Corte muove dall'osservazione che la nuova formulazione del codice della strada ha accentuato il rilievo della contestazione immediata, imponendo la motivazione delle ragioni per cui essa non sia stata effettuata.

Poiché tale integrazione normativa non può restare superflua, sostiene la Corte, essa deve venire collegata alla piena esplicazione del diritto di difesa di colui al quale è contestata l'infrazione.

La violazione del diritto di difesa costituisce quindi ragione sufficiente per ritenere che la violazione dell'obbligo di contestazione immediata sia profilo idoneo ad invalidare la sanzione applicata sulla base soltanto di una contestazione differita.

La decisione suscita intanto alcune considerazioni integrative.

La prima riguarda la rilevanza difensiva della contestazione immediata.

In effetti la contestazione immediata ha un plurimo rilievo difensivo. Essa consente non solo il chiarimento tra l'accertatore e il presunto trasgressore, permettendo in ipotesi al primo di far risultare a verbale le sue dichiarazioni (art. 201 comma secondo nuovo codice della strada), ma ha anche importanza in quanto mette il trasgressore nella concreta possibilità di conoscere subito il fatto storico e non dopo mesi, laddove i comportamenti sanzionati dal codice della strada attengono assai spesso ad azioni ripetitive (la sosta; il sorpasso; il procedere ad una certa velocità etc.), tali per cui la contestazione a distanza di tempo può effettivamente rendere talora impossibile all'interessato rammentare cosa sia accaduto il giorno cui si riferisce l'accertamento.

In secondo luogo può osservarsi come la Corte, nel costruire la mancanza di contestazione immediata come possibile vizio della sanzione opera utilizzando il parametro del diritto di difesa come...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT