DECRETO RETTORALE 7 marzo 2007 - Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di questa Universita', emanato con decreto rettorale n. 165 del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 -serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;

Vista la deliberazione n. 1 del consiglio accademico del 15 febbraio 2007, con cui sono state approvate le modifiche di alcune disposizioni dello stesso statuto;

Vista la deliberazione n. 1 del 15 febbraio 2007, con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito a tali modifiche;

Vista la nota rettorale prot. n. 2622 del 15 febbraio 2007 inviata al M.U.R. ai fini di quanto previsto dal sopramenzionato art. 6, legge n. 168/1989;

Considerato, peraltro, che il M.U.R. ha suggerito, per le vie brevi, di modificare il testo proposto reinserendo al comma 3 dell'art. 5 i professori fuori ruolo fra gli eleggibili alla carica di rettore;

Vista la deliberazione del consiglio accademico del 5 marzo 2007, con cui e' stato accolto tale suggerimento del M.U.R., a seguito di conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione in pari data;

Vista la nota ministeriale prot. n. 655 del 5 marzo 2007, con la quale il M.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al testo proposto;

Decreta di emanare le modifiche del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, risultanti dal testo allegato al presente provvedimento, di cui le stesse fanno parte integrante e sostanziale. Tali modifiche entreranno in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale.

Art. 5.

Il rettore

Testo vigente.

Comma 2 - Al rettore sono attribuiti:

a) il compito di convocare, presiedere il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione, e di dare esecuzione ai loro deliberati;

b) la definizione, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico, degli obiettivi e dei programmi da attuare, con l'indicazione delle priorita', nonche' l'emanazione delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) il compito di garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) l'esercizio dell'autorita' disciplinare su tutto il personale dell'Universita', nei limiti fissati dalla legge;

e) il compito di emanare gli atti inerenti alla funzione di governo;

f) la presentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle relazioni periodiche previste dalla legge;

g) la nomina del direttore amministrativo su proposta del consiglio di amministrazione;

h) il controllo sull'attivita' dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, con l'ausilio di apposito nucleo di valutazione da istituirsi con deliberazione del consiglio di amministrazione;

i) l'adozione, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;

l) la stipula delle convenzioni e dei contratti concernenti la ricerca e la didattica;

m) l'emanazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;

n) la presentazione al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione di una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

o) l'esercizio di tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Comma 3 - Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

Comma 4 - L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,50;

c) ai ricercatori, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,40;

d) a tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana;

e) a cinque rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

f) a un rappresentante degli studenti per ciascuna delle facolta' attivate.

Comma 5 - I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere d), e) ed f) e le relative procedure di elettorato, nonche' gli arrotondamenti all'unita' della somma dei voti espressi dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai ricercatori, sono fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Comma 6 - Il collegio elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione, la convocazione ha luogo tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla cessazione.

Comma 7 - L'elezione del rettore ha luogo, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla somma dei voti degli aventi diritto, quale risultante dall'applicazione del precedente comma 4. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella terza votazione: risulta eletto il candidato che riporta il numero maggiore di voti e, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Comma 8 - Il decano dei professori di prima fascia procede alla proclamazione dell'eletto.

Comma 9 - Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Comma 10 - Al rettore e' assegnata una indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Testo modificato.

Comma 2 - In particolare, il rettore:

a) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e da' esecuzione ai loro deliberati;

b) definisce, sentito il consiglio di amministrazione e tenuto conto delle indicazioni formulate dal consiglio accademico, gli obiettivi ed i programmi da attuare, con l'indicazione delle priorita', ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) esercita l'autorita' disciplinare sul personale dell'Universita' nei limiti fissati dalla legge;

e) emana gli atti inerenti alla funzione di governo;

f) presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca le relazioni periodiche previste dalla legge;

g) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo;

h) controlla l'attivita' del direttore amministrativo e dei dirigenti, mediante verifica dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati, acquisito il parere del nucleo di valutazione interna;

i) adotta, in casi straordinari di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del consiglio di amministrazione, salva successiva ratifica da parte degli organi citati;

l) stipula convenzioni e contratti concernenti la ricerca e la didattica;

m) emana lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo nonche' le relative modifiche;

n) predispone al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione una relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;

o) predispone e presenta al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione la relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione;

p) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Comma 3 - Il rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Comma 4 - L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori;

c) ai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

d) ai docenti di lingua e cultura italiana per stranieri ad esaurimento, che dispongono di un voto ponderato pari, per ciascuno, a 0,20;

e) al personale tecnico ed amministrativo che dispone complessivamente di un numero di voti pari al 10% dei voti pieni esprimibili dagli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

f) ai due rappresentanti degli studenti nel consiglio accademico che dispongono ciascuno di un voto pieno.

Comma 5 - La somma dei voti, espressi dalle categorie che dispongono del voto ponderato di cui al precedente comma 4, lettere d) ed e), e' arrotondata all'unita' superiore qualora risulti un numero il cui decimale sia superiore a 0,50 e all'unita' inferiore qualora pari o inferiore a 0,50.

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