DECRETO RETTORALE 14 maggio 2009 - Modificazioni allo statuto. (09A06455)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli artt. 6 e 16;

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Vista la delibera del 18 febbraio 2009 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte di modifica delle disposizioni normative contenute nel Titolo VI dello Statuto di autonomia di questa Universita';

Vista la delibera assunta nell'adunanza del 25 marzo 2009 dal Senato accademico integrato, secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'Universita', l'Alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;

Vista la nota del rettore prot. n. 9962 del 31 marzo 2009 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 1785 del 4 maggio 2009 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 4.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.5, 8.2 dello Statuto di Autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio1989, n. 168, sono cosi' modificati:

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 2.2 - Il Rettore

Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.

  1. Il rettore:

    1. convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione;

    2. assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;

    3. vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Universita', assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';

    4. emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;

    5. esercita l'attivita' disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;

    6. stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del Direttore Amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

    7. presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;

    8. elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee generali del programma annuale di attivita' dell'Universita';

    9. predispone, sentiti il Comitato di coordinamento e programmazione ed il Consiglio degli Studenti, il Bilancio di previsione per i successivi adempimenti;

    10. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti generali e particolari d'Ateneo.

    11. rappresenta in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso ad avvocati del libero foro potra' avvenire, esclusivamente, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.

  2. Il rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, fra i professori di prima fascia dell'Universita', a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.

    Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

    Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.

    L'elettorato attivo e' costituito:

    1. da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - ND;

    2. da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo- NT. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a);

    3. dagli studenti - NS - facenti parte del Consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di studio. Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a).

    I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c), determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.

    Detti rispettivamente ND, NT e NS i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno determinati rispettivamente dalle formule

    ----> Vedere formule a pag. 35

    Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio e' valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.

    Il candidato eletto e' nominato dal Ministro competente.

  3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.

    Il rettore nomina, altresi', un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale, scelto tra i professori di ruolo.

    Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo' delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

    Art. 2.3 - Il Senato accademico

  4. Al Senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.

    Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:

    1. modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo Statuto;

    2. approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;

    3. coordina le attivita' delle Facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro residenziale;

    4. valuta le istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;

    5. determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita';

    6. formula al Consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al Direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;

    7. approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero competente;

    8. approva ed eventualmente modifica il Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e gli altri Regolamenti interni dell'Universita'; esprime motivato parere al Consiglio di amministrazione sul Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal Direttore amministrativo;

    9. delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;

    10. approva, sentito il Consiglio degli studenti, il Piano pluriennale di sviluppo dell'Universita';

    11. delibera la ripartizione, tra...

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