DECRETO RETTORALE 28 luglio 2008 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 11;

Vista la delibera del Senato accademico del 21 maggio 2008 con cui e' stata approvata la modifica agli articoli 44, comma 7 e 48, comma 2, lettera h) dello statuto;

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della Ricerca, prot. n. 2524 del 14 luglio 2008 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopraccitata modifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 44, comma 7 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:

7. La Facolta', compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad essa avanzate dai Dipartimenti dell'Universita' di Bari sulla base delle proprie esigenze programmatorie, provvede:

a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;

c) alla chiamata dei professori di ruolo;

d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.

Per tali deliberazioni la facolta' puo' chiedere il parere dei consigli di corso di studio interessati

.

Art. 2.

L'art. 48, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:

h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca, avanza proposte alle Facolta' sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e puo' esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facolta

.

Art. 3.

Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, risulta cosi' riformulato:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

  1. L'Universita' degli studi di Bari realizza le proprie finalita' di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

  2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

  3. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.

    Art. 2.

  4. L'Universita' assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.

    Art. 3.

  5. L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.

  6. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.

  7. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attivita' didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

    Art. 4.

  8. L'Universita', sede primaria dell'attivita' di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.

  9. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e garantisca nel contempo la liberta' e l'autonomia del singolo ricercatore.

  10. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

    Art. 5.

  11. L'Universita' si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attivita' di formazione ricorrente e di promozione culturale.

    Art. 6.

  12. L'Universita' informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.

  13. A tal fine garantisce la pubblicita' degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.

  14. Assicura la funzionalita' delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.

  15. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

    Art. 7.

  16. L'Universita', quale comunita' di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

    Art. 8.

  17. L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di studio e di lavoro.

  18. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

    Art. 9.

  19. L'Universita' promuove la collaborazione con Universita' e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.

    Art. 10.

  20. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.

Titolo II

FONTI NORMATIVE

Art. 11.

Statuto

  1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Universita' di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.

  2. La revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di facolta' e di dipartimento.

  3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica e', altresi', obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

  4. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facolta' e di dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello Statuto.

    Puo', altresi', sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Universita'.

  5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

    Art. 12.

    Autonomia regolamentare

  6. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

    Art. 13.

    Regolamento generale di Ateneo

  7. Il regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Universita'. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:

    1. le modalita' per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonche' quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

    2. le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

    3. i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

    4. le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;

    5. le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;

    6. le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunita' e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;

    7. le modalita' per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24, comma 5. Tale revisione e' consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.

    A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:

    1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le cinquantasei unita';

    2) la nuova area deve risultare gia' come autonoma tra quelle approvate dal CUN;

    3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilita' di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.

  8. Il Regolamento generale di Ateneo e' adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facolta' e di dipartimento, nonche' del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.

  9. Il Regolamento generale di Ateneo e' sottoposto al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. E' emanato con decreto del rettore ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.

    Art. 14.

    Regolamento didattico di Ateneo

  10. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

  11. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le modalita' di organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio...

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