DECRETO RETTORALE 28 luglio 2008 - Modificazioni allo statuto.
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 11;
Vista la delibera del Senato accademico del 21 maggio 2008 con cui e' stata approvata la modifica agli articoli 44, comma 7 e 48, comma 2, lettera h) dello statuto;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della Ricerca, prot. n. 2524 del 14 luglio 2008 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopraccitata modifica;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 44, comma 7 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:
7. La Facolta', compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, esaminate le proposte ad essa avanzate dai Dipartimenti dell'Universita' di Bari sulla base delle proprie esigenze programmatorie, provvede:
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;
c) alla chiamata dei professori di ruolo;
d) alla chiamata dei ricercatori in procedure di trasferimento.
Per tali deliberazioni la facolta' puo' chiedere il parere dei consigli di corso di studio interessati
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L'art. 48, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:
h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca, avanza proposte alle Facolta' sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e puo' esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facolta
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Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, risulta cosi' riformulato:
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
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L'Universita' degli studi di Bari realizza le proprie finalita' di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
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Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
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Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
Art. 2.
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L'Universita' assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.
Art. 3.
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L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.
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Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
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Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attivita' didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.
Art. 4.
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L'Universita', sede primaria dell'attivita' di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.
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A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e garantisca nel contempo la liberta' e l'autonomia del singolo ricercatore.
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Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.
Art. 5.
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L'Universita' si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attivita' di formazione ricorrente e di promozione culturale.
Art. 6.
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L'Universita' informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.
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A tal fine garantisce la pubblicita' degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
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Assicura la funzionalita' delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
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Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
Art. 7.
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L'Universita', quale comunita' di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
Art. 8.
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L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di studio e di lavoro.
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A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.
Art. 9.
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L'Universita' promuove la collaborazione con Universita' e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.
Art. 10.
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L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
FONTI NORMATIVE
Art. 11.
Statuto
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Il presente Statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Universita' di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
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La revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di facolta' e di dipartimento.
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Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica e', altresi', obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
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Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facolta' e di dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello Statuto.
Puo', altresi', sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Universita'.
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Le modifiche dello Statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.
Art. 12.
Autonomia regolamentare
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L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
Art. 13.
Regolamento generale di Ateneo
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Il regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Universita'. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:
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le modalita' per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonche' quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
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le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
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i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
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le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;
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le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
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le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunita' e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;
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le modalita' per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24, comma 5. Tale revisione e' consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.
A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:
1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le cinquantasei unita';
2) la nuova area deve risultare gia' come autonoma tra quelle approvate dal CUN;
3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilita' di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.
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Il Regolamento generale di Ateneo e' adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facolta' e di dipartimento, nonche' del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.
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Il Regolamento generale di Ateneo e' sottoposto al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. E' emanato con decreto del rettore ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.
Art. 14.
Regolamento didattico di Ateneo
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Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.
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Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le modalita' di organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio...
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