DECRETO RETTORALE 5 Ottobre 2007 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria;

Visto il decreto rettorale n. 6295 del 15 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 aprile 2004, con il quale e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria con effetto dal 15 aprile 2004;

Visto il decreto rettorale n. 7988 del 25 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2005, con il quale e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria con effetto dal 23 giugno 2005;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 marzo 2007 con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 39, comma 1;

Vista la deliberazione del Senato Accademico del 13 giugno 2007 con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 11, 20, 22, 23, 41, 50, 51, 57, 63, 67, 69, 81, 103, 104 e 105;

Vista la nota, prot. 13560 del 21 settembre 2007, con la quale del Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche apportate;

Visti gli articoli 6 e 108 dello Statuto di Ateneo;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

  1. Allo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato A "Articoli modificati".

  2. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

  3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Varese, 5 ottobre 2007

Il rettore: Dionigi

Allegato A

ARTICOLI MODIFICATI

Titolo secondo

ORGANI DI ATENEO

Capo I

Organi di governo

Art. 11.

Funzioni

  1. Il Senato Accademico:

  1. determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione, e definisce le conseguenti priorita';

  2. assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati, avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione;

  3. esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio;

  4. definisce priorita' e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonche' per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;

  5. delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;

  6. delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio;

  7. approva le modifiche allo Statuto;

  8. approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;

  9. puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita';

  10. dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'universita';

  11. approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;

  12. esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;

  13. nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;

  14. designa il Collegio dei revisori;

  15. designa i componenti del nucleo di valutazione;

  16. elegge al suo interno la commissione di Ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo' eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie. Della commissione fa parte il Rettore o un suo delegato;

  17. esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri organi dell'Ateneo.

Capo II

Altri organi di Ateneo

SEZIONE I Nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 20.

Durata

Il nucleo resta in carica per la durata di...

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