DECRETO RETTORALE 12 aprile 2007 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002 e con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005;

Considerata la necessita' di adeguare il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Torino al dettato normativo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche;

Viste le deliberazioni del senato accademico n. 11/2006/II/1 del 5 giugno 2006, n. 13/2006/II/1 del 26 giugno 2006, n. 14/2006/III/1 del 10 luglio 2006, con le quali sono state approvate le modifiche ai titoli III, IV (esclusi gli articoli 40 e 41) V, VI, VII, IX dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino;

Sentiti per le loro competenze il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati, le cui osservazioni sono state acquisite dal senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006;

Considerato che nella medesima seduta del 25 settembre 2006 il senato accademico con deliberazione n. 15/2006/III/1, ha approvato una norma generale di armonizzazione a valere sullo statuto nel suo complesso, che prevede la sostituzione della dizione centro/i di gestione autonoma con la dizione centro/i dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile con la sola eccezione dell'art. 80;

Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 29202 del 17 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimita' e di merito;

Viste le osservazioni ministeriali trasmesse con nota prot. n. 4775 del 21 dicembre 2006, relativamente agli articoli 20 comma 6, 39 comma 5, 57 comma 4 e 62 comma 10 lettera d), art. 59, comma 8 e art. 74, comma 3;

Considerato che il senato accademico nella seduta del 12 marzo 2007 deliberazione n. 8/2007/III/1 ed il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 marzo 2007 con deliberazione n. 3/2007/III/1, all'unanimita' hanno recepito le osservazioni ministeriali, apportando le modifiche conseguenti;

Valutato ogni opportuno elemento;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

I titoli III, IV (esclusi gli articoli 40 e 41 per quali resta in vigore il medesimo testo degli articoli 43 e 44 dell'attuale statuto), V, VI, VII, VIII e IX, dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

In ottemperanza alla norma generale di armonizzazione dello statuto nel suo complesso, approvata dal senato accademico nella seduta del 25 settembre 2006, si sostituisce la dizione centro/i di gestione autonoma con la dizione centro/i dotati di autonomi poteri di amministrazione finanziaria e contabile con la sola eccezione dell'art. 80.

Le incompatibilita' di cui all'art. 74 si applicheranno a partire dal 1 ottobre 2007.

Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torino, 12 aprile 2007

Il rettore: Pelizzetti

Allegato
Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalita'

  1. L'Universita' di Torino (di seguito denominata Universita) e' un'istituzione pubblica le cui finalita' sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica.

  2. E' dotata di personalita' giuridica e non persegue fini di lucro.

  3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi regolamenti.

    Art. 2.

    Personale e organizzazione dell'Universita'

  4. L'Universita' garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

  5. Adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficace ed efficiente; vi provvede attraverso la trasparenza, il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilita'.

  6. Tutti i soggetti operanti nell'Universita' devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'Universita' sostiene tale impegno con una dotazione di risorse e un sistema d'incentivi che assicurino il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalita'.

    Art. 3.

    Autonomia didattica e di ricerca

  7. L'attivita' didattica si svolge nel rispetto della liberta' d'insegnamento e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici.

  8. L'attivita' di ricerca si svolge nel rispetto della liberta' dei professori e dei ricercatori e dell'autonomia delle strutture scientifiche.

    Art. 4.

    Diritto allo studio

  9. L'Universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilita' offerte dalla normativa vigente.

    Art. 5.

    Rapporti con l'esterno

  10. L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita', sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.

    Art. 6.

    Pari opportunita'

  11. L'Universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

    Art. 7.

    Comunicazione e valutazione

  12. L'Universita' assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

  13. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Titolo II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 8.

Organi centrali

  1. Sono organi centrali dell'Universita':

    1. il rettore;

    2. il senato accademico;

    3. il consiglio di amministrazione;

    4. il senato degli studenti;

    5. il nucleo di valutazione d'Ateneo;

    6. il collegio dei revisori dei conti.

    Art. 9.

    Rettore

  2. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.

  3. Spetta al rettore, in particolare:

    1. convocare e presiedere le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;

    2. emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;

    3. vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita', assicurando la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;

    4. sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Universita', approvati dai competenti organi di governo;

    5. presentare al Ministro competente per l'Universita' le relazioni periodiche previste dalla legge;

    6. promuovere rapporti, per quanto concerne l'Universita' nel suo complesso, con gli enti locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attivita' dell'Ateneo;

    7. assumere, in caso di necessita' ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;

    8. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

  4. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

  5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il prorettore e' nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di prorettore e' incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.

  6. Il rettore puo' esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il senato accademico.

  7. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attivita' didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT