DECRETO RETTORALE 14 aprile 2007 - Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 626/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione n. 348 adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006 concernente la modifica dello statuto con l'inserimento delle disposizioni per la costituzione dei dipartimenti;

Vista la lettera prot. n. 2201 del 29 dicembre 2006 e ricevuta in data 3 gennaio 2007 di trasmissione della deliberazione al Ministro dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere;

Rilevato che nei tempi prescritti e ad oggi non e' pervenuta alcuna indicazione da parte del Ministro;

Ritenuto di dover procedere agli ulteriori adempimenti per rendere operative le modifiche apportate;

Decreta:

  1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino «Carlo Bo», emanato con decreto rettorale n. 626/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:

    1. al titolo II «Strutture e attivita' didattiche e di ricerca», l'art. 14. - Dipartimenti Istituti - Centri di ricerca, e' cassato; gli articoli successivi del titolo II sono rinumerati a seguito della indicata soppressione;

    2. dopo l'art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

      Art. 20 (Dipartimenti). - 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa che promuove e coordina l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' e metodo, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo docente.

      2. Al dipartimento afferiscono, a domanda, i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato con provvedimento del direttore amministrativo. Ne fanno parte inoltre i dottorandi di ricerca e vi operano i borsisti e i titolari di assegni o contratti di ricerca attivati dalla medesima struttura.

      3. La costituzione del dipartimento e' deliberata dal senato accademico acquisita la deliberazione del consiglio di amministrazione, competente per la parte relativa all'impatto finanziario e organizzativo. Il procedimento e' avviato su proposta dei professori e ricercatori che devono essere in numero almeno pari a venti unita' di professori e ricercatori di...

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