DECRETO RETTORALE 29 marzo 2012 - Emanazione dello Statuto. (12A04175)

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1148 del 20 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2005) e modificato con D.R. n. 268 del 14 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008), D.R. n. 712 del 14 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009) e D.R. n. 1138 del 12 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2010);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2 comma 5, che disciplina il procedimento di predisposizione e di adozione del nuovo Statuto di autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge;

Visto il D.R. n. 133 dell'8 marzo 2011, con il quale, in applicazione della normativa sopra citata, e' stata nominata la Commissione per la revisione dello Statuto;

Preso atto dei lavori della Commissione e delle sedute della stessa dei giorni 16 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19-21 aprile, 4 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 25 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 14-15 giugno, 21-22 giugno, 28-30 giugno, 5-6 luglio e 12 luglio 2011;

Tenuto conto delle audizioni delle diverse categorie componenti la comunita' universitaria, effettuate dalla Commissione nei giorni 5 aprile e 12 aprile 2011, per l'acquisizione di istanze e valutazioni utili ai fini della predisposizione del testo statutario;

Considerata l'adunanza congiunta del 20 luglio 2011 del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e della Commissione per la revisione dello Statuto, nel corso della quale e' stata illustrata agli organi di governo la bozza del nuovo Statuto elaborata dalla Commissione, ricevendo inoltre le osservazioni e le proposte formulate dai componenti degli stessi organi di governo;

Visto il verbale della seduta della Commissione del 14 settembre 2011, nel corso della quale, al termine dei lavori di revisione e all'esito dell'esame dei diversi emendamenti pervenuti, e' stato definitivamente elaborato lo schema del nuovo Statuto di autonomia;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 settembre 2011, con la quale si esprime parere favorevole al testo del nuovo Statuto;

Vista la delibera del Senato accademico nella seduta del 27 settembre 2011, con la quale e' stato adottato il testo definitivo del nuovo Statuto;

Vista la nota rettorale n. 7023 del 10 ottobre 2011 con la quale e' stato inviato il testo dello Statuto di autonomia di questa Universita', per il prescritto controllo ministeriale;

Vista la nota del MIUR prot. n. 568 del 2 febbraio 2012 con la quale vengono riportate le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo trasmesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione e l'adozione del testo da parte del Senato Accademico nelle sedute del 28 febbraio 2012;

Vista la nota n. 1851 del 7 marzo 2012, con la quale si invia al Ministero il testo dello Statuto di autonomia a seguito dei rilievi formulati dallo stesso;

Vista la nota ministeriale del 26 marzo 2012 prot. n. 1606, con la quale il Ministero prende atto delle modifiche apportate ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1

E' emanato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il testo dello «Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Macerata» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Lo Statuto allegato al presente decreto, entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Macerata, 29 marzo 2012

Il rettore: Lacche'

Allegato

STATUTO

Titolo I

Norme generali

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

Principi e fini di riferimento

  1. L'Universita' degli studi di Macerata e' un'istituzione pubblica che riconosce l'istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una societa' fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell'intera comunita'.

  2. L'Universita' ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai piu' elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.

  3. L'Universita' assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee e internazionali. L'Universita' promuove il libero svolgimento delle attivita' di studio, insegnamento e ricerca; la piu' ampia collaborazione con le altre universita', con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunita' scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.

  4. L'Universita' e' indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformita' ai principi costituzionali e alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la liberta' di studio, insegnamento e ricerca; adotta i principi della Carta europea dei ricercatori e promuove il merito sulla base dei piu' elevati standard nazionali e internazionali; favorisce la dimensione internazionale delle attivita' di ricerca e formazione; riconosce il valore della mobilita' come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale; adotta i principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, assicurandone la conservazione nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attivita' di insegnamento e ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

    Art. 2

    Autonomia dell'Universita'

  5. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Universita' definisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

  6. L'Universita' e' dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacita' di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.

  7. L'Universita' ha sede a Macerata. Si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.

    Art. 3

    Autonomia delle strutture scientifiche e didattiche

  8. L'Universita' assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca, anche provvedendo alla tutela e alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' scientifiche.

  9. L'Universita' assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' didattiche.

  10. L'Universita' garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti assegnati a tali strutture nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

    Art. 4

    Autonomia delle strutture amministrative e di servizio

  11. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali l'Universita' si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio con compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti, in conformita' al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, dai compiti di gestione. Rientra tra le competenze esclusive delle strutture amministrative e di servizio la gestione delle attivita' amministrative mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo correlati alla responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.

  12. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.

  13. L'Universita' favorisce le attivita' svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.

    Art. 5

    Federazione di Atenei e accordi di programma

  14. L'Universita' puo' realizzare processi di integrazione federativa con le universita' delle Marche ovvero con altri atenei italiani, attivando forme di collaborazione in settori strategici di interesse comune.

  15. L'Universita', mediante accordi di programma con altri atenei e al fine di favorire il livello di integrazione, puo' promuovere strutture inter-ateneo, sulla base di motivate proposte didattiche, scientifiche e gestionali.

    Art. 6

    Partecipazione e diritti degli studenti

  16. L'Universita' assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario e concorre ad assicurare ai...

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