DECRETO RETTORALE 29 marzo 2012 - Emanazione dello statuto. (12A04170)

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 1995, n. 169, e s.m.i. recante l'emanazione dello Statuto di autonomia di questa Universita';

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 - «Autonomia delle universita'»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 80 dell'8 marzo 2011 con il quale e' costituita la redigente Commissione Statuto di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Vista la delibera del Senato accademico del 19 ottobre 2011 con la quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' stato approvato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 1017, ha comunicato i propri rilievi alla proposta di adozione del predetto Statuto;

Preso atto che la redigente Commissione Statuto con verbale delle sedute del 7 e 8 marzo 2012 ha proceduto all'analisi dei suddetti rilievi ministeriali, proponendo di conformarsi in parte ai rilievi ministeriali e modificando in tal senso il testo dello Statuto;

Preso atto che il Consiglio di amministrazione con delibera del 26 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predette modifiche, conformandosi in parte ai rilievi ministeriali e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge;

Preso atto che il Senato Accademico con delibera del 27 marzo 2012, acquisito il predetto parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il nuovo Statuto, conformandosi in parte ai rilievi ministeriali e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge, modificando e integrando, di conseguenza, il testo dello statuto approvato il 19 ottobre 2011;

Vista la nota rettorale del 28 marzo 2012, prot. n. 4240/MR con la quale il rettore comunica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'esito dell'esame dei suddetti rilievi;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' emanato lo «Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Reggio Calabria, 29 marzo 2012

Il rettore: Giovannini

Allegato

STATUTO

Titolo I

Principi generali

Art. 1.

Natura e fini

  1. L'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominata «Universita'», istituita con l. 14 agosto 1982, n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la formazione, la qualita' dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori etici e civili, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali. L'Universita', fin dalla sua istituzione, e' impegnata ad assumere un ruolo centrale nella crescita etica, civile, culturale, economica e nello sviluppo sostenibile della Calabria e del Paese attraverso il miglioramento delle proprie competenze, l'integrazione dei saperi, la collaborazione con la comunita' scientifica nazionale e internazionale.

  2. L'Universita' ha un gonfalone, uno stemma e un logo che raffigurano il volto del leone e le onde del mare, ispirati ad una moneta di epoca magnogreca della citta' di Rheghion raffigurante la testa del Leone di Nemea.

    Art. 2.

    Valori fondamentali

    L'Universita':

    1. promuove la liberta' di pensiero e la circolazione delle idee;

    2. assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi generali fissati dall'Unione europea, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente;

    3. ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla responsabilita' delle proprie azioni;

    4. promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni forma di discriminazione;

    5. promuove la cultura della legalita';

    6. promuove il diritto allo studio con azioni rivolte ai soggetti socialmente piu' deboli;

    7. sviluppa programmi di ricerca, di formazione e di servizio anche a supporto economico delle proprie attivita';

    8. promuove la misurazione e la valutazione delle competenze, delle capacita' e dell'impegno per il riconoscimento del merito e ai fini del miglioramento dell'Ateneo nel suo complesso;

    9. mantiene un legame inscindibile tra attivita' di ricerca e attivita' formative;

    10. garantisce la trasparenza dei processi decisionali assicurando la pubblicita' degli atti conseguenti;

    11. imposta le proprie azioni ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e sostenibilita' economica.

  3. L'Universita' Mediterranea fa propri i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera distribuzione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la massima diffusione possibile.

  4. L'Universita' adotta il Codice Etico con lo scopo di fissare, in attuazione e ad integrazione della normativa vigente, i valori fondamentali della comunita' universitaria, nonche' l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilita' dei singoli nei confronti dell'istituzione.

    Art. 3.

    Programmazione

    L'Universita' assume la pianificazione strategica e la programmazione esecutiva come strumenti di gestione e controllo delle proprie attivita' istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilita' di cui al presente Statuto.

    Art. 4.

    Modi di attuazione dei fini istituzionali

  5. L'Universita' organizza le attivita' della ricerca e della didattica in Dipartimenti, nonche' in eventuali strutture di raccordo denominate «Scuole». Le attivita' e le funzioni di queste strutture e quelle degli organi dell'Universita' sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

  6. L'Universita' assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attivita' istituzionali garantendone un'equa ripartizione.

  7. I processi di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo, riguardano tutte le strutture organizzative e le attivita' scientifiche, didattiche e di servizio.

  8. L'Universita', anche su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, favorisce, nell'ambito della legislazione vigente, i processi di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualita', l'ottimizzazione nell'uso delle strutture e la razionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, alla luce dell'art. 3 della l. n. 240/2010.

    Art. 5.

    Ricerca scientifica

  9. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonche' di enti e soggetti privati.

  10. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita, della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico.

  11. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attivita' di ricerca e' disciplinata dall'art. 18, c. 5, lettera e) della l. n. 240/2010.

  12. Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione dei contratti, delle convenzioni per ricerche e da attivita' di consulenza e di servizio viene destinata a sostegno delle ricerche d'Ateneo e al potenziamento dell'attivita' didattica e formativa.

    Art. 6.

    Attivita' didattiche e formative

  13. L'Universita' organizza e coordina le attivita' didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti.

  14. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le piu' ampie occasioni formative.

  15. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi.

  16. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari.

  17. Istituisce Corsi di formazione post-laurea, Scuole di specializzazione e Master secondo le norme vigenti ed il Regolamento generale di Ateneo.

    Art. 7.

    Altre attivita' istituzionali

  18. L'Universita' promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti.

  19. L'Universita' puo' istituire e promuovere attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale, scientifico, tecnico e professionale anche a favore di soggetti esterni, in particolare nei seguenti campi:

    1. corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e la preparazione ad altri concorsi pubblici;

    2. corsi di aggiornamento e di...

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