Le condizioni di applicabilità delle misure restrittive nelle nuove norme in tema di tutela della sicurezza dei cittadini negli artt. 10 E 11 c.p.p.: aporie nella novella relativamente garantista e poco efficiente

AutoreCarlo Dell'Agli
Pagine383-385

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@1. Premessa.

La prima sensazione che si riesce a cogliere, da una prima lettura dell'intervento legislativo (L. 26 marzo 2001, n. 128), 1, è la notevole difficoltà - nella collocazione in una certa direzione rispetto alla previgente normativa - dell'applicazione del codice novellato che, effettivamente, investe problematiche sottese a molteplici e contrastanti aspetti afferenti il diritto transitorio il quale, sotto certi aspetti, fa salve (fortunatamente, una buona parte), le procedure della previgente normativa.

L'Autore delle leggi, non v'è dubbio, con tale novella non ha fornito sufficientemente elementi che potessero rappresentare con linee essenziali - in modo da coglierne i fini - il filo conduttore del modulo processuale, ostentando una estrema insensibilità agli aspetti sostanziali che si realizzano nella impossibilità - attesa la frammentarietà delle finalità contenute nel provvedimento riformatore - di suggerire in definitiva, al commentatore, qualsiasi prospettazione di soluzione al problema de quo e, senza dover umiliare i buoni intendimenti del conditor che - nonostante i tentati manifesti sforzi di volontà inclini ad offrire una agevole lettura del testo normativo e a rendere, quindi, armoniche le nuove norme - ha finito, con la propria pervicacia, per concedere il privilegio a qualcosa che non riflette, in concreto, una ragionevole electio che faccia ammenda alle continue e mutevoli esigenze della coscienza collettiva.

Il tema sulle nuove norme di tutela della sicurezza dei cittadini, c.d. «pacchetto sicurezza», pertanto, si aggiunge nell'ormai corrente di riforma insieme alla legge di conversione 4/2001 del D.L. del 24 novembre 2000, n. 341 recante le «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia» 2, già noto come «decreto antiscarcerazione», le quali, secondo la mens legis, sono ispirate dal preciso obiettivo di debellare l'oramai diffuso fenomeno criminale e di restituire, infine, un energico effetto al modello processuale.

Il nuovo dato normativo, strutturato invero in un tessuto assai complesso, si pone in essere in diverse aree di disposizioni che implicano tutti i settori della giustizia penale: dal regime sanzionatorio, alla pubblica sicurezza, alle misure di prevenzione, agli istituti quali la sospensione condizionale della pena, alla polizia giudiziaria e non ultimo al tema, che ne occupa, dei furti.

L'ambito tematico - al centro della presente nota - riguarda la materia di furto in appartamento e quella di furto con strappo (id est scippo) nelle quali, secondo l'intentio legis (di soluzione non certo appagante), appaiono - nel fondamento del nuovo intervento legislativo 128/01 - risiedere nuove fattispecie statuite ex art. 624 bis c.p., comparate a configurazioni autonome e non più a quelle circostanziate che, nella materia de qua, non integrano più aggravanti.

Invero, se prima nelle ipotesi di furto aggravato - per l'introduzione in un appartamento o in quelle di furto dastrappo - era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, nel disegno di legge relativo ad interventi legislativi in tema di tutela di sicurezza dei cittadini (c.d. «pacchetto di sicurezza»), con l'art. 2, comma 3, lett. b) e c), il legislatore ha pensato di estrapolare dal catalogo di cui all'art. 625, comma 1, c.p., le ipotesi di cui all'art. 625, comma 1, n. 1, c.p. (furto in appartamento) e dello stesso articolo il comma 1, n. 4 seconda ipotesi c.p. (furto da scippo), per travasarle ed inquadrarle per entrambe nel nuovo testo legislativo di cui al novellato art. 624 bis c.p.

Tale restyling dell'articolo citato conduce, nell'analisi della complessa e disorganica normativa, ad un percorso teso ad eludere il bilanciamento ex art. 69 c.p., 3 provocando, quale extrema ratio consequenziale - con la esplicita eliminazione dei previgenti elementi circostanziali - un inasprimento delle pene che assume, nella disciplina processuale, un profilo di notevole rilievo ed insieme solleva alcune perplessità per l'inidoneo timore a non distogliere, pertanto, il «topo di appartamento» o lo «scippatore» a commettere rispettivamente i propri proficui propositi o gli atti di aggressione.

@2. La disciplina processuale e le modifiche collegate alle fattispecie di reati di furto: l'innovato contenuto dell'art. 380 c.p.p., comma secondo, tra intenti perseguiti ed effetti conseguiti nella ratio dell'art. 10 c.p.p.

Dunque, irrefutabile, il carattere innovativo che di tale sorta la soluzione attuata nel «pacchetto sicurezza II» ha, in relazione alla previgente disciplina che, al contrario faceva risalire, per gli effetti dell'art. 380 c.p.p., comma secondo, alla previsione dell'arresto obbligatorio le tre ipotesi di furto aggravato ripartite secondo le statuizioni del previgente art. 625 c.p. che, così recita: comma 1 n. 1 c.p. «se il colpevole per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione»; comma 1 n. 2 c.p. «se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento»; comma 1 n. 4 c.p. «se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona».

Mentre le altre fattispecie di furto, non integranti ipotesi di arresto obbligatorio, venivano riversate in quelle per le quali, ex art. 381, comma secondo, lett. g) veniva statuita la facoltatività dell'arresto.

L'interpretazione dell'art. 380, secondo comma, lett. e) c.p.p., così come disegnato dal Giudice delle leggi, con particolare riguardo alla necessità di previsione dell'arresto obbligatorio individualizzata alle considerate ipotesi di furto aggravato, è stata - seppur meno recente - sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 4 della Costituzione, ove la Corte declarava l'incostituzionalità del citato articolo nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi c.p., ma (anche) concorre la cir-Page 384costanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 dello stesso codice 5.

Tale soluzione, fatta propria dalla Corte costituzionale, si è basata essenzialmente su un'attenta linea esegetica dell'art. 380 c.p.p., secondo comma, in cui è stato dato risalto, con la dovuta congruità motivazionale, la previsione della facoltatività dell'arresto ove ricorra l'evento di un danno di speciale tenuità con la conseguente applicazione estensiva alle altre due ipotesi di reato per furto.

Indirizzo, questo, che trova il suo plauso nonché la sua ragione d'essere nello stimare, quindi, le due fattispecie di reato di furto (quod est furto in appartamento e da strappo), oggetto di beni di esiguo valore patrimoniale per cui - in quest'ottica di risultato della normativa novellata - l'excursus da arresto obbligatorio a quello facoltativo...

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