Restituzione all'erario di ulteriori somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1?? gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi con decreti ministeriali del 19 dicembre 1996 e del 4 luglio 1997, per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico; Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare

l'art. 5, commi 1 e 1-bis, con cui si e' stabilito che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; l'art. 5, comma 2, con cui si stabiliscono le modalita' di calcolo del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Visto il decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta...

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