Restituzione del contributo straordinario per l'Europa istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378

CIRCOLARE 18 novembre 1998, n. 265/E.

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate Ai Ministeri Al segretariato generale Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Agli uffici centrali del bilancio dei Ministeri Ai dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale All'Istituto nazionale di previdenza dipendenti amministrazione pubblica Alla Confederazione generale della agricoltura italiana Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione nazionale italiana dell'artigianato - CNA All'Associazione nazionale costruttori edili All'Associazione bancaria italiana Alla Confederazione cooperative italiane All'Associazione fra le societa' italiane per azioni - Assonime Alla Confederazione italiana dell'industria Alla Confederazione italiana del commercio All'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione

Premessa.

L'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, prevede la restituzione del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta e/o versato dal contribuente.

A tal fine e' previsto che per i soggetti che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante viene riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Per i soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, l'importo del contributo spettante e' ammesso in diminuzione dalle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del nuovo sostituto d'imposta.

I titolari di partita IVA possono, invece, recuperare il contributo spettante mediante la compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

Per i contribuenti che non rientrano nei casi sopra descritti e' previsto che il recupero del contributo spettante venga effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1998 ovvero, mancandone le condizioni, mediante apposita istanza di rimborso da inoltrare agli uffici finanziari competenti.

  1. Restituzione diretta da parte del sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo.

    I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, in sede di corresponsione degli emolumenti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, hanno trattenuto il contributo straordinario per l'Europa sui redditi di cui all'art. 46 del Tuir e sui redditi assimilati di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47 dello stesso testo unico (redditi di lavoro dipendente, tra cui sono compresi le pensioni, compensi di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e remunerazioni dei sacerdoti della chiesa cattolica), sono tenuti a restituire il 60 per cento di detto contributo ai soggetti cui e' stato trattenuto mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno relative ai redditi 1998.

    Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti e pensionati e agli altri soggetti sopra indicati che hanno cessato un precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra marzo e novembre 1997 e ne hanno intrapreso un altro, chiedendo al nuovo sostituto il conguaglio progressivo. In tale caso, il sostituto e' tenuto a restituire il 60 per cento del contributo anche con riferimento alle rate trattenute dal precedente sostituto d'imposta.

    Si ricorda che le operazioni di conguaglio relative al 1998 devono essere effettuate entro il 28 febbraio 1999; tale termine, peraltro, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che, invece, devono fare riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre 1998 o a quelli corrisposti successivamente alla predetta data e fino al 12 gennaio 1999 (se riferiti all'anno 1998) e alle relative ritenute operate, nonche' agli altri redditi di lavoro dipendente e assimilati (ed eventuali ritenute) di cui l'interessato, entro il medesimo 12 di gennaio 1999, chieda eventualmente di tener conto ai fini delle predette operazioni di conguaglio.

    Tanto premesso, nel rinviare alla circolare n. 326/E del 1997 per ulteriori chiarimenti in merito all'effettuazione delle operazioni di congualio, si sottolinea che la restituzione dell'ammontare del contributo straordinario per l'Europa deve essere effettuata secondo i termini...

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