Procedimento per decreto: la competenza, sulla richiesta di restitutio in integrum per proporre opposizione, spetta al G.I.P.

AutoreCarlo Dell
Pagine187-191

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@1. La vicenda processuale

- Il Gip presso il Tribunale di Ragusa condannava l'imputato, con decreto penale emesso il 3 gennaio 2005 alla pena di euro 150 di ammenda, oltre la confisca dell'arma per la violazione dell'art. 20 legge n. 110/75.

L'imputato, nell'aver appreso la condanna, proponeva istanza con la quale, affermando di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento penale se non in data 18 aprile 2005, atteso che lo stesso era stato notificato a mani della propria moglie la quale, essendo soggetto extracomunitario, non era nelle condizioni di comprendere il contenuto del provvedimento inaudita altera parte1.

Difatti, l'imputato non aveva esitato a chiedere, al Gip presso il Tribunale di Ragusa, la remissione in termini allo scopo, dunque, di proporre opposizione, come statuisce l'art. 175, comma 2 bis c.p.p., avverso decreto penale di condanna.

Ma il Gip, nel richiamare la norma statuitiva di cui all'art. 175, comma quarto, rimetteva gli atti al presidente del tribunale il quale, nel restituire gli stessi al Gip, lo invitava a valutare meglio la delicata questione sulla competenza.

Il Gip, però, eludendo il saggio invito del presidente, prendeva le mosse dall'ex art. 28 c.p.p., che statuisce il relativo conflitto di competenza, stimando con estrema convinzione che, competente a deliberare sulla richiesta di restituzione nel termine, è il giudice del dibattimento, attesa la proposizione dell'istanza nella fase di esecuzione.

La prima sezione della Corte, nel declarare con ordinanza l'ammissibilità del proposto conflitto, rimetteva ex art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite, il ricorso. In tale contesto si sono susseguite, sia in giurisprudenza che in dottrina, notevoli situazioni di incertezza volte chiaramente a vari contrasti interpretativi.

Ma il supremo consesso, nell'addivenire ad una decisione che trova tutta la propria essenza nella pragmaticità2, ha dissipato ogni contrasto affermando energicamente che, nel caso di specie, spetta al giudice per le indagin preliminari deliberare sulla restituzione nel termine.

@2. I fondamentali dicta della pronuncia della Suprema Corte

- La Corte a Sezioni Unite, chiamata a snodare la questione se la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna competa al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari, si è espressa chiosando che nel procedimento per decreto, la competenza a pprovvedere sull'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari. In questo modo, è stato chiarito - attraverso indirizzi giurisprudenziali e dottrinari che avevano sciolto con un atteggiamento dissonante il tema - il contrasto.

La Corte ha sottolineato come l'art. 462 c.p.p. conferisca all'imputato nonché alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria il pieno diritto di richiedere la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale facendo espresso richiamo all'art. 175 c.p.p., ove, in tale rinvio, si fa mero riferimento alla competenza sull'istanza di restituzione nel termine al giudice che sarebbe competente a deliberare sull'opposizione.

Detta disposizione normativa, invero, ha dato origine ad una opzione interpretativa piuttosto difforme, iscrivendo orientamenti opposti. A riguardo va sottolineato, in maniera energica, come lo strumento interpretativo non possa e non debba condurre l'interprete a equivocare le norme, anche se allo scopo di garantire la piena forma tutoria conforme ai fondamentali diritti dell'uomo come sancisce la CEDU. Dunque, il giudice delle leggi, sulla questione de qua avrebbe dovuto assumere particolare attenzione e rilievo, con riguardo alla impiegata espressione locutiva, «la competenza sulla richiesta di restituzione nel termine spetta al giudice che sarebbe competente a deliberare sull'opposizione» ossia se sulla richiesta di restituzione nel termine, la competenza viene decisa con ordinanza dal giudice che procede al tempo della presentazione della medesima o da quello che sarebbe competente sulla impugnazione o opposizione. Tale profilo, dunque, di omessa ponderazione del quadro normativo dell'istituto - da parte del conditor - ha implicato inevitabilmente i caratteri essenziali rappresentanti la prerogativa di opposti indirizzi.

Il giudice competente sull'opposizione, può essere individuato nel giudice per le indagini preliminari cui viene conferito il potere di valutare l'ammissibilità del gravame3 e, quindi, preparare anzi tempo il relativoPage 188 giudizio, però riconoscendo - nella compettenza all'opposizione, stimata quale competenza a decidere sul merito della contestata imputazione nella cornice del giudizio conseguente al gravame - il giudice competente in quello del dibattimento.

Si registrano al riguardo, due orientamenti prevalenti nella giurisprudenza: il primo propende per la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per la proposizione dell'opposizione, del giudice del dibattimento alla trattazione del giudizio immediato (v. sez. II, 20 ottobre 2000, n. 3320, Zambon, RV 219761; sez. III, 10 giugno 1999, n. 2185, Barbieri, RV 214941) atteso che «al giudice a quo viene sottratto il potere concorrente con quello del giudice ad quem di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione». Con la previsione di cui all'art. 175, quarto comma c.p.p., il giudice delle leggi avrebbe indicato, ai fini della valutazione della richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione o impugnazione e, quindi, inoltrare opposizione avverso decreto penale, il giudice competente a deliberare il merito del gravame. Tale diverso ordine di riflessione processuale, implica una autentica preclusione di competenza del giudice per le indagini preliminari, seppur giudice incompetente a deliberare sulla richiesta di restituzione nel termine ai fini di proporre opposizione, da cui deriva - con gli effetti di accertata violazione alla regola della competenza, per l'emissione del provvedimento da lui pronunciato - l'inevitabile conseguente nullità assoluta ed insanabile; il secondo, invece, accoglie la soluzione secondo cui stima l'attribuzione di competenza sia al Gip sia al giudice del dibattimento per l'inequivoca ragione semplice che al primo viene conferito il vaglio sull'ammissibilità dell'opposizione, mentre al secondo spetta l'ambito cognitivo sul merito dell'opposizione.

Certamente non sono mancati altri indirizzi: un diverso orientamento individuale, invece, la competenza nel giudice per le indagini preliminari, motivando che il proprio operato non viene a compiersi con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, in quanto il suo compito si esplica anche in quello relativo alla formazione del fascicolo del dibattimento e, successivamente, in quello di dover trasmettere gli atti al giudice competente, precisamente al giudice per le indagini preliminari; altro indirizzo ha sostenuto, per la costante necessità, un netto distinguo della competenza nel senso che la medesima andava attribuita in relazione alla fase interessata dalla istanza di restituzione nel termine, addivenendo - nel plesso argomentativo - che la competenza è demandata al giudice per le indagini preliminari se, al tempo della presentazione dell'istanza, lo stesso era il giudice procedente come sancisce il quarto comma dell'art. 175...

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